Nullità della sentenza per motivazione inesistente per copia incolla (Cass. civ. n. 30954/2025)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla per error in procedendo quando, benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. Il difetto di motivazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., solo quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero del tutto inidonea ad assolvere alla funzione di esplicitare le ragioni della decisione.
Il Fatto
La s.r.l. (poi incorporata dalla F.lli s.r.l.) impugnava una cartella di pagamento per il recupero di una maggiore Ires di euro 12.161,00, oltre interessi e sanzioni, derivante dal disconoscimento di una perdita di esercizio riportata nella dichiarazione integrativa per l’anno 2012. La Commissione tributaria provinciale di Ravenna accoglieva il ricorso e annullava la cartella. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, che rigettava il gravame e confermava la sentenza di primo grado.
Avverso tale decisione, l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione, poiché la CGT-2 aveva riprodotto integralmente la parte relativa allo svolgimento del processo anche come “motivi della decisione”, limitandosi ad affermare apoditticamente che l’appello dell’Ufficio non era fondato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, dichiarando la nullità della sentenza impugnata per inesistenza della motivazione. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (Cass. n. 8053/2014), secondo cui la motivazione è solo apparente quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture. Ha precisato che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il semplice difetto di sufficienza della motivazione non è più deducibile, ma l’obbligo di motivazione ex art. 111, comma 6, Cost. e art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. è violato quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, con conseguente nullità processuale deducibile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 22598/2018, n. 7090/2022).
Nel caso di specie, la sentenza della CGT-2 presentava due parti – “svolgimento del processo” e “motivi della decisione” – dal contenuto perfettamente identico, con la mera affermazione apodittica che l’appello dell’Ufficio non era fondato. Non risultavano minimamente indicate le ragioni che avevano portato al rigetto dell’appello, configurandosi una fattispecie di inesistenza della motivazione, solo graficamente presente ma del tutto mancante in ordine alle argomentazioni costituenti il percorso logico-giuridico della decisione. La Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, per nuovo giudizio.
Implicazioni Pratiche
- Distinzione tra motivazione insufficiente e motivazione inesistente: L’avvocato che intenda impugnare una sentenza per vizio di motivazione deve verificare se la motivazione sia semplicemente insoddisfacente (vizio non più deducibile in cassazione, salvo i limiti del novellato n. 5) o sia del tutto inesistente o apparente (nullità della sentenza, deducibile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.); nel secondo caso, la censura deve essere formulata come violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., e non come omesso esame di fatti decisivi.
- Conseguenze della nullità per motivazione inesistente: La declaratoria di nullità della sentenza per motivazione inesistente comporta la cassazione con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame, non potendo la Corte di cassazione decidere la causa nel merito in assenza di una motivazione da scrutinare; l’avvocato che ottenga tale declaratoria deve prepararsi a un rinnovato giudizio di merito.
- Controllo della struttura della sentenza: In sede di redazione dell’atto di appello, l’avvocato deve contestare specificamente l’eventuale carenza di motivazione, indicando i passaggi logico-giuridici omessi; in sede di impugnazione in cassazione, la censura per motivazione inesistente deve essere veicolata con il n. 4 dell’art. 360 c.p.c., e deve dimostrare che la sentenza non contiene alcuna argomentazione idonea a giustificare la decisione, come nel caso di una motivazione meramente apparente o di un “copia e incolla” privo di valore decisorio.
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