Nuovi documenti in appello e indispensabilità ai fini della decisione (Cass. civ. Sez. I n. 19810 del 18.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello, nel testo dell’art. 345, comma 3, cod. proc. civ. anteriore alla novella del 2012, la produzione di documenti nuovi è ammessa quando il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie di primo grado. È prova nuova indispensabile quella di per sé idonea a eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza margini di dubbio, oppure a provare quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato. La riforma del 2012, che ha soppresso il requisito dell’indispensabilità sostituendolo con quello della causa non imputabile, non si applica ai giudizi in cui la sentenza conclusiva di primo grado sia stata pubblicata prima dell’11 settembre 2012. Nell’ambito del servizio sanitario nazionale, il passaggio dal convenzionamento esterno all’accreditamento non ha mutato la natura sostanzialmente concessoria del rapporto con le strutture private, restando necessario un provvedimento di accreditamento e singoli e specifici rapporti contrattuali scritti. Il giudicato esterno formatosi nelle more del giudizio di merito, se non tempestivamente dedotto in quella sede, non è rilevabile d’ufficio in cassazione.
Il Fatto
Una società privata erogava prestazioni di fisiokinesiterapia e di riabilitazione in regime di accreditamento provvisorio per gli anni 2002, 2003 e 2004. Ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo per oltre un milione e seicentomila euro nei confronti della struttura sanitaria committente, quest’ultima proponeva opposizione, contestando tra l’altro la mancanza di prova del contratto e delle prestazioni e l’intervenuta compensazione con un proprio maggior credito.
Il Tribunale rigettava l’opposizione. La Corte d’appello accoglieva invece il gravame della struttura sanitaria e revocava il decreto, ritenendo non provato lo specifico contratto scritto e tardiva la produzione dei contratti relativi agli anni 2003 e 2004, avvenuta solo con la costituzione in secondo grado. La società creditrice ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo e il terzo motivo sono esaminati congiuntamente. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. per novità del thema decidendum, la Corte rileva che la doglianza non coglie la ratio decidendi: la struttura sanitaria aveva eccepito la mancanza della prova del contratto scritto fin dall’opposizione a decreto ingiuntivo, eccezione ribadita in appello.
Nel merito, la Corte richiama l’indirizzo consolidato secondo cui il passaggio dal convenzionamento esterno al regime dell’accreditamento, previsto dall’art. 8 del d.lgs. n. 502/1992 e integrato dall’art. 6 della legge n. 724/1994, non ha modificato la natura sostanzialmente concessoria del rapporto tra amministrazione e strutture private. Ne deriva che nessun onere di erogazione può gravare sulle Regioni in assenza di un provvedimento regionale di accreditamento e di singoli e specifici rapporti contrattuali. L’obbligo di stipulare apposito contratto scritto sussiste anche nel regime di accreditamento provvisorio e valeva già per l’anno 2002, a prescindere dalle delibere regionali che avevano ritenuto sufficienti le determine dei direttori generali.
Il terzo motivo, relativo al giudicato esterno asseritamente formatosi su sei sentenze del giudice amministrativo, è dichiarato inammissibile. La questione non è menzionata nella sentenza impugnata, non risulta sollevata nel giudizio di merito e, in ogni caso, il giudicato esterno intervenuto nelle more del giudizio di merito, senza tempestiva deduzione in quella sede, non è rilevabile d’ufficio in cassazione.
Il secondo motivo è invece fondato. La nuova formulazione dell’art. 345, comma 3, cod. proc. civ., introdotta dal d.l. n. 83/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, si applica, per il principio tempus regit actum e in difetto di disciplina transitoria, ai giudizi la cui sentenza di primo grado sia stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012. Poiché nella specie la sentenza di primo grado era stata pubblicata il 29 giugno 2012, trovava applicazione il testo previgente, che ammetteva i documenti nuovi in appello salvo che il collegio non li ritenesse indispensabili ai fini della decisione.
Essendo i contratti documenti idonei a comprovare un elemento costitutivo decisivo del credito azionato, la Corte d’appello non avrebbe dovuto arrestarsi al riscontro della mancanza di prova della causa non imputabile, ma avrebbe dovuto stabilire se essi fossero indispensabili per la decisione. La sentenza è pertanto cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, alla quale è demandata anche la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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