Giudizio di rinvio e doppia conforme sulla nullità della clausola di esonero (Cass. civ. Sez. III n. 19809 del 17.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice del rinvio si uniforma al principio di diritto della sentenza rescindente quando, preso atto della nullità della clausola contrattuale di esonero da responsabilità per colpa grave, proceda a motivata valutazione delle conseguenze economiche della nullità alla luce del complessivo comportamento delle parti, secondo il principio di buona fede e secondo l’art. 1227, primo comma, cod. civ.. In tale ipotesi non è configurabile alcuna indebita attribuzione di efficacia preclusiva a un apprezzamento di merito contenuto nella pronuncia di legittimità. L’apprezzamento della condotta dei soggetti del rapporto obbligatorio in funzione dei doveri di buona fede e correttezza, e in particolare della condotta del creditore ai fini del riscontro del concorso colposo con l’inadempimento del debitore, costituisce valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità quando adeguatamente motivata.
Il Fatto
Un locatore aveva stipulato con un ente territoriale la locazione di un immobile destinato a ospitare famiglie allontanate da alloggi di edilizia economica e popolare abusivamente occupati. Il contratto, di durata bimestrale, conteneva una clausola con cui si escludeva ogni onere a carico del conduttore al termine della locazione.
Alla scadenza l’immobile non venne restituito. Accertata giudizialmente la cessazione del contratto e ordinato il rilascio, l’ente persistette nell’inadempimento sino al marzo 2013. Il Tribunale accolse la domanda del locatore volta a ottenere l’indennità ex art. 1591 cod. civ.; la Corte d’appello, in riforma, rigettò la domanda ritenendo valida la clausola di esonero. La cassazione, con sentenza rescindente, dichiarò nulla quella clausola per la colpa grave dell’ente e rinviò per la valutazione delle conseguenze economiche. Il giudice del rinvio rigettò l’appello dell’ente, che ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ. per omessa uniformazione al principio di diritto. Il ricorrente sostiene che il giudice del rinvio avrebbe attribuito efficacia preclusiva all’affermazione della sentenza rescindente circa il mancato rilascio dell’intero immobile, impedendo l’accertamento del rilascio di alcuni appartamenti già nel 2005.
La doglianza è inammissibile. La Corte rileva che il giudice del rinvio ha preso atto della nullità della clausola e ha poi svolto una libera ricognizione delle risultanze fattuali, fondando la decisione sulla valutazione complessiva delle prove, tra cui la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 242/2007. Non si configura, pertanto, alcuna indebita attribuzione di efficacia preclusiva, ma un autonomo apprezzamento di merito, che ha tenuto conto anche del giudizio in iure sulla riconducibilità del contegno dell’ente alla colpa grave.
Quanto alla seconda doglianza, relativa all’uso della sentenza del 2007, la Corte la dichiara inammissibile sotto plurimi profili. Il ricorrente non ha riprodotto il contenuto della pronuncia, violando l’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.. Inoltre, la sentenza è stata assunta quale fonte di prova del mancato rilascio, sicché non ricorre un’ipotesi di rilievo officioso del giudicato esterno, ma una ricostruzione dei fatti liberamente operata dal giudice di merito.
Il secondo motivo, che deduce l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., è parimenti inammissibile. La Corte ricorda che, dopo la riformulazione della norma, il sindacato sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e l’omesso esame è censurabile solo se il fatto storico non sia stato considerato. Nel caso di specie la Corte d’appello ha esaminato il rilascio pregresso di alcuni appartamenti, reputando irrilevante la prova testimoniale in ragione dell’accertato ritardo nella riconsegna dell’intero immobile.
Il terzo motivo, che denuncia la motivazione apparente ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., è anch’esso inammissibile. Nessuna delle gravi lacune motivazionali invocate è riscontrabile nel corredo argomentativo della sentenza impugnata. La Corte ribadisce che l’apprezzamento della condotta delle parti in funzione dei doveri di buona fede e del concorso colposo del creditore ex art. 1227 cod. civ. è valutazione di merito insindacabile se motivata. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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