Giudizio di rinvio e acquisizione del certificato di passaggio in giudicato (Cass. civ. Sez. II n. 2651 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il sindacato della Corte di cassazione sulla sentenza del giudice di rinvio, censurata per infedele esecuzione dei compiti affidati con la pronuncia di annullamento, si risolve nel controllo dei poteri propri di quel giudice e dei relativi limiti. Quando l’annullamento è avvenuto per violazione di norme di diritto, il giudice di rinvio è tenuto soltanto a uniformarsi, ai sensi dell’art. 384, primo comma, cod. proc. civ., al principio di diritto enunciato, senza poter modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo. Il giudizio di rinvio, configurato dall’art. 394 cod. proc. civ. quale giudizio a istruzione sostanzialmente chiusa, preclude l’acquisizione di nuove prove e la produzione di nuovi documenti, salvo che la produzione sia giustificata da fatti sopravvenuti, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento o dall’impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore. Il principio di rilevabilità del giudicato, interno o esterno, va coordinato con l’efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio: il giudice di rinvio non può riesaminare la questione dell’esistenza del giudicato ove questa risulti esclusa, almeno implicitamente, dalla pronuncia rescindente.
Il Fatto
Una sentenza d’appello aveva accolto la domanda di un proprietario nei confronti dei vicini, ordinando l’eliminazione di balconate, pluviali e vedute realizzate in prossimità del confine. L’immobile era poi stato acquistato da un terzo, che ha proposto opposizione di terzo avverso quella decisione.
La Corte d’appello aveva respinto l’opposizione, ritenendo la sentenza passata in giudicato prima dell’acquisto e quindi vincolante anche nei confronti dell’avente causa. La Cassazione, con ordinanza di annullamento con rinvio, aveva rilevato che la mera produzione di una copia della sentenza resa inter alios, priva di certificazione del passaggio in giudicato, non consentiva di verificare lo stabilizzarsi del giudicato, unica condizione per l’opponibilità della condanna al terzo. Nel giudizio di rinvio la Corte d’appello ha rigettato nuovamente l’opposizione, dopo aver acquisito il certificato di passaggio in giudicato prodotto dalla controparte. Contro questa decisione il terzo ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
I quattro motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono infondati. La ricorrente lamentava la violazione degli artt. 394, 384, 166 e 345 cod. proc. civ., sostenendo che il giudice del rinvio avesse illegittimamente ammesso la produzione del certificato di passaggio in giudicato — avvenuta dopo la costituzione tardiva della controparte — e attribuito efficacia di giudicato opponibile alla sentenza, in contrasto con il principio enunciato dall’ordinanza rescindente.
La Corte richiama il principio di diritto consolidato secondo cui il sindacato sulla sentenza del giudice di rinvio si risolve nel controllo dei poteri di quel giudice e dell’osservanza dei relativi limiti. Quando l’annullamento avviene per violazione di norme di diritto, il giudice di rinvio deve solo uniformarsi al principio enunciato, senza modificare l’accertamento dei fatti. Vengono citate, tra le altre, le Sezioni Unite n. 10598 del 1997 e la Sez. II n. 33198 del 2022.
Il giudizio di rinvio è configurato dall’art. 394 cod. proc. civ. come giudizio a istruzione sostanzialmente chiusa: è preclusa l’acquisizione di nuove prove e la produzione di nuovi documenti, salvo che la produzione sia giustificata da fatti sopravvenuti, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento o dall’impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore. Il collegio richiama la Sez. III n. 20790 del 2018 sul coordinamento tra rilevabilità del giudicato e limiti del giudizio di rinvio.
Passando alla fattispecie, l’ordinanza rescindente aveva demandato alla Corte d’appello un novellato esame alla luce del principio formulato. La Corte territoriale, mantenendosi nel perimetro tracciato, ha accertato l’esistenza di un giudicato esterno dopo aver acquisito il certificato di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. Tale acquisizione era giustificata proprio dalle esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento, restando così in linea con la giurisprudenza richiamata.
La Corte aggiunge un argomento decisivo: se fosse corretta la tesi della ricorrente, la precedente pronuncia rescindente avrebbe deciso direttamente la causa nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., accogliendo l’opposizione. Non essendo ciò avvenuto, la ratio dell’annullamento con rinvio risiede proprio nell’aver ravvisato esigenze istruttorie, demandando al giudice di merito la verifica del passaggio in giudicato. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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