Addizionale provinciale accisa energia: ripetizione dell’indebito dal fornitore (Cass. civ. Sez. III n. 32360 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di addebito dell’addizionale provinciale di cui all’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, sostituito dall’art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007, il consumatore finale che abbia corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l’imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell’Unione europea è legittimato a esercitare, nel rispetto dell’ordinario termine decennale di prescrizione, l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ. direttamente nei confronti dello stesso fornitore, che potrà rivalersi nei confronti dello Stato. La dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione. Il vizio di omessa pronuncia non sussiste allorché la decisione, pur senza specifica argomentazione su un motivo di gravame, adotti una motivazione incompatibile con l’impostazione logico-giuridica prospettata dalla parte, implicandone l’implicito rigetto.
Il Fatto
Negli anni 2010 e 2011, in forza di un contratto di fornitura, la società somministrante erogò energia elettrica alla società utilizzatrice, addebitando in rivalsa nelle fatture importi a titolo di addizionale provinciale all’accisa. I crediti contrattuali erano stati ceduti sin dall’origine a una società di factoring, presso la quale l’utilizzatrice eseguì i pagamenti.
Con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., l’utilizzatrice domandò la condanna della cessionaria al pagamento, a titolo di ripetizione d’indebito, della somma pari all’addizionale corrisposta. Il Trib. Milano accolse la domanda e condannò la somministrante a tenere indenne la cessionaria. La Corte di appello di Milano disattese gli appelli. La somministrante ricorse per cassazione con cinque motivi; la cessionaria propose ricorso incidentale adesivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il secondo motivo, logicamente preliminare, e lo dichiara infondato. Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la sentenza, pur non argomentando specificamente su un motivo di gravame, adotta una motivazione incompatibile con la tesi prospettata, così implicandone il rigetto. La pronuncia impugnata, con trama motivazionale chiara e diffusa, aveva disatteso l’appello sulla scorta di un inquadramento giuridico contrario a quello sostenuto con i motivi richiamati.
Gli altri motivi sono scrutinati congiuntamente per connessione e dichiarati infondati, con correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., restando conforme a diritto il dispositivo.
La Corte richiama la recente declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento (Corte cost. sentenza n. 43 del 15/4/2025) e la successiva nomofilachia (Cass. n. 13740/2025 e conformi) che ha enunciato il principio della legittimazione del consumatore finale alla ripetizione dell’indebito direttamente verso il fornitore, che potrà rivalersi sullo Stato.
In ossequio all’art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ., la Corte rinvia integralmente alla motivazione della citata pronuncia per giustificare il rigetto. Il principio resta confermato anche dopo la sentenza della CGUE del 19 giugno 2025, causa C-546/23, che ha ribadito la natura di imposta indiretta dell’addizionale, essendo intervenuta su disciplina travolta dalla declaratoria di incostituzionalità.
Ricorso principale e ricorso incidentale sono rigettati. Le spese sono compensate per essere i ricorsi decisi in forza di una pronuncia di illegittimità costituzionale sopravvenuta. La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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