Obblighi informativi Dublino III e nullità del trasferimento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19438 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Gli obblighi informativi previsti dagli artt. 4 e 5 del Regolamento UE n. 604/2013 (c.d. Dublino III), che devono essere assicurati allo straniero sottoposto a procedimento di trasferimento verso altro Stato membro competente all’esame della domanda di protezione internazionale, sono finalizzati a garantire l’effettività e l’uniformità dell’informazione e del trattamento della procedura in tutto il territorio dell’Unione. La loro inosservanza determina la nullità del provvedimento di trasferimento, senza che rilevi in senso contrario l’eventuale conoscenza acquisita aliunde dallo straniero, né la mancata allegazione o dimostrazione di uno specifico vulnus al diritto di azione e difesa. Tali obblighi, pur nell’unitarietà del procedimento, non sono né assorbiti né fungibili con quelli disposti dall’art. 10 d.lgs. n. 25/2008 in funzione della domanda di protezione internazionale. Il loro adempimento va tuttavia interpretato in termini sostanziali e non formali, con la conseguenza che, qualora i specifici adempimenti non risultino assolti, la decisione di trasferimento deve essere annullata.
Il Fatto
Il Ministero dell’Interno, Unità Dublino, aveva disposto il trasferimento in Germania di un cittadino bengalese che aveva presentato in quel Paese una domanda di protezione internazionale, rigettata, e che si era successivamente allontanato. Il Tribunale di Roma, con decreto del 27 gennaio 2020, ha dichiarato illegittimo e annullato il provvedimento di trasferimento.
Il giudice di merito ha ritenuto assorbente la mancata prova, a carico dell’amministrazione, dell’assolvimento degli obblighi informativi e della predisposizione dello specifico opuscolo di cui all’art. 4 del Regolamento di Dublino, trasposto nell’art. 10 d.lgs. n. 25/2008. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, cui ha resistito il richiedente con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 4 e 5 Reg. UE n. 604/2013, sostenendo l’erronea ricostruzione della procedura come unitaria e l’unicità dell’obbligo informativo, assolto mediante la compilazione del modello C3, sottoscritto dal richiedente con l’assistenza dell’interprete, l’assunzione delle dichiarazioni e la consegna dell’opuscolo.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato. Le garanzie informative e partecipative di cui agli artt. 4 e 5 del Regolamento UE n. 604/2013 mirano ad assicurare l’effettività e l’uniformità dell’informazione e del trattamento della procedura di trasferimento in tutto il territorio dell’Unione. La loro inosservanza comporta la nullità del provvedimento di trasferimento, senza che rilevi la conoscenza aliunde acquisita dallo straniero, né la mancata allegazione di un vulnus al diritto di difesa: il rispetto della normativa eurounitaria non può dipendere dalle modalità con cui i singoli reagiscono alla sua violazione.
Il Collegio ha richiamato Cass. n. 17963 del 2020 e Cass. n. 24493 del 2021, precisando che gli obblighi informativi vanno interpretati in termini sostanziali e non formali. Ha poi richiamato Cass. n. 21553 del 2020, che ha ritenuto necessaria la consegna dell’opuscolo informativo comune.
La Corte ha ribadito che gli obblighi informativi dell’artt. 4 e 5 Reg. UE n. 604/2013, secondo l’interpretazione conforme fornita dalla Corte di giustizia nella sentenza n. 228 del 30 novembre 2023, pur nell’unitarietà del procedimento, non sono né assorbiti né fungibili con quelli dell’art. 10 d.lgs. n. 25/2008 e devono avere a specifico oggetto le informazioni espressamente indicate. Qualora tali adempimenti non risultino assolti, la decisione di trasferimento deve essere annullata: sul punto il Collegio ha condiviso l’orientamento di Cass. n. 10331 del 2024, che ha chiarito l’insufficienza della sola consegna dell’opuscolo di cui all’art. 10 d.lgs. n. 25/2008, attestata dal modello C3. Il Collegio, pur a conoscenza di Cass. n. 11461 e n. 11462 del 2024, ha aderito a tale orientamento, ritenendolo più aderente all’interpretazione letterale e sistematica dell’art. 4 citato.
Nel caso concreto, risultando allegata la sola sottoscrizione del modello C3 e stante la diversità strutturale e funzionale degli opuscoli informativi, il Ministero non ha adempiuto agli obblighi prescritti. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e con esenzione dal raddoppio del contributo unificato per le Amministrazioni dello Stato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.