Accertamento sintetico: prova contraria del contribuente e omesso esame (Cass. civ. Sez. V n. 16060 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito, ai sensi dell’art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente ratione temporis, la prova documentale contraria gravante sul contribuente non attiene alla sola disponibilita’ di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma richiede di documentare anche la loro entita’ e la durata del relativo possesso, con elementi sintomatici del fatto che quei redditi siano stati o possano essere stati impiegati per la spesa per incrementi patrimoniali posta a base dell’accertamento. La disciplina del cd. redditometro introduce una presunzione legale iuris tantum di capacita’ contributiva: accertata la ricorrenza degli elementi indicatori, il giudice tributario non puo’ privarli del valore presuntivo assegnato dalla legge, ma deve valutare la prova della provenienza non reddituale delle somme. E’ quindi omesso l’accertamento di merito che si limiti a riscontrare una generica “disponibilita’ finanziaria” del contribuente.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a un contribuente un avviso di accertamento con cui determinava sinteticamente, ai sensi dell’art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, il reddito complessivo netto assoggettabile a IRPEF per l’anno d’imposta 2004. Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il ricorso annullando l’atto impositivo; la decisione era confermata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale.
Il giudice regionale aveva valorizzato una serie di documenti prodotti dal contribuente, ritenendoli dimostrativi di una disponibilita’ finanziaria idonea a giustificare gli incrementi patrimoniali contestati, e aveva rilevato che i riferimenti probatori posti a base della ricostruzione presuntiva erano tutti successivi all’anno d’imposta in questione. Contro la sentenza l’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi; il contribuente restava intimato.
La Motivazione della Corte
I due motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono ritenuti fondati. Con il primo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 4, 5 e 6, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 c.c.; con il secondo, il vizio di nullita’ per violazione delle regole sul procedimento, con riguardo all’art. 116 c.p.c. e all’art. 2728 c.c..
La Corte ricostruisce innanzitutto il quadro normativo, richiamando il testo del comma 5, che presume la spesa per incrementi patrimoniali sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti in quote costanti nell’anno e nei quattro precedenti, e del comma 6, che riconosce al contribuente la facolta’ di dimostrare che il maggior reddito e’ costituito da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte.
Sul piano interpretativo, il Collegio prende le distanze dal piu’ risalente orientamento di legittimita’, secondo cui il contribuente dovrebbe dimostrare per tabulas di aver sostenuto gli incrementi patrimoniali proprio con quei redditi. Richiama invece l’indirizzo piu’ aderente al dato letterale: la prova contraria non riguarda la sola disponibilita’ dei redditi agevolati, ma anche la loro entita’ e la durata del possesso, con elementi sintomatici dell’impiego. Ribadisce, inoltre, la qualificazione dei parametri del cd. redditometro come presunzione legale iuris tantum di capacita’ contributiva, che sottrae al giudice il potere di neutralizzare il valore presuntivo stabilito dal legislatore.
Applicando tali regole, la Corte rileva che la Commissione regionale ha ritenuto assolto l’onere probatorio sulla base di documenti comprovanti una generica disponibilita’ finanziaria, omettendo del tutto di verificare se i redditi documentati rientrassero tra quelli esenti o soggetti a ritenuta, se la loro entita’ fosse sufficiente a coprire la spesa contestata e se il possesso fosse stato mantenuto per un tempo tale da rendere verosimile l’impiego.
Per queste ragioni la sentenza e’ cassata con rinvio, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, cui e’ rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimita’ ai sensi dell’art. 385, comma 3, c.p.c..
Nota della Redazione
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