Obblighi informativi dell’intermediario e domanda restituoria in appello (Cass. civ. Sez. I n. 14017 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli obblighi informativi dell’intermediario finanziario previsti dall’art. 21, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 58 del 1998, al di fuori del contratto di gestione e della consulenza in materia di investimenti, sono funzionali a rendere consapevole l’investitore in vista dell’investimento e si esauriscono con esso. La doglianza relativa a un supposto condizionamento nella fase di dismissione dei titoli esula da tale tutela e attiene all’accertamento di un fatto illecito, rimesso al giudice di merito. Il giudice d’appello che ometta di pronunciarsi sulla richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado riformata è censurabile per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., restando salva la facoltà alternativa della parte di riproporre la domanda in separato giudizio.

Il Fatto

Un investitore aveva acquistato azioni tramite un contratto di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini stipulato con un istituto di credito. In due distinte operazioni aveva poi dismesso gran parte del pacchetto azionario. Il Tribunale di Patti, con sentenza definitiva, aveva accertato l’inadempimento contrattuale della banca in ordine agli obblighi informativi e l’aveva condannata al risarcimento del danno.

La Corte di Appello di Messina ha riformato la decisione, escludendo la responsabilità contrattuale dell’istituto per difetto di prova del nesso causale tra condotta dei funzionari e scelta di disinvestimento. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. La banca ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente, investono il dedotto omesso esame di un fatto decisivo e l’asserita violazione delle regole sull’onere probatorio in materia di servizi di investimento. La Corte li dichiara inammissibili. L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., quando il fatto storico rilevante sia stato comunque valutato dal giudice, anche se la sentenza non dia conto di tutte le risultanze probatorie.

La motivazione, inoltre, non presenta il vizio dell’art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., che ricorre solo quando manchi l’indicazione del criterio logico posto a fondamento del convincimento, né risulta apparente. La Corte richiama sul punto propri precedenti.

Sul piano sostanziale il Collegio osserva che gli obblighi informativi dell’intermediario, fuori dai casi di gestione e consulenza, mirano a rendere consapevole l’investitore al momento dell’investimento e si esauriscono con esso. La censura riguarda invece una supposta induzione alla dismissione dei titoli, questione che esula da quella tutela e attiene all’accertamento di un fatto illecito, rimesso al giudice di merito. Le doglianze si risolvono così in una diversa valutazione degli esiti istruttori, non proponibile in sede di legittimità.

Il terzo motivo, che denuncia nullità della sentenza per asserito contrasto tra dispositivo e motivazione, è parimenti inammissibile. Il contenuto del dispositivo va letto nel quadro complessivo della decisione, integrandolo con la motivazione nella parte in cui rivela l’effettiva volontà del giudice. Il quarto motivo, relativo alla compensazione delle spese, resta assorbito.

È invece fondata la censura del ricorrente incidentale. Il giudice d’appello che ometta di pronunciarsi sulla richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado riformata viola l’art. 112 cod. proc. civ. La parte può far valere l’omessa pronuncia con ricorso per cassazione oppure riproporre la domanda restitutoria in separato giudizio, senza che ciò determini formazione del giudicato. Il ricorso principale è dichiarato inammissibile; quello incidentale accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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