Bonifico quale donazione diretta ad esecuzione indiretta (Cass. civ. Sez. 2 n. 1858 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento di denaro mediante bonifico bancario da un conto corrente all’altro, ove sorretto da causa donandi, integra una donazione tipica ad esecuzione indiretta, che richiede l’atto pubblico a pena di nullità, salvo che si tratti di donazione di modico valore. L’accertamento del carattere liberale del trasferimento può essere compiuto dal giudice di merito anche attraverso un ragionamento presuntivo, senza che ciò integri una violazione dell’art. 2697 c.c.. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, deducendo formalmente vizi di violazione di legge o di omesso esame, miri in realtà a ottenere una rivalutazione dei fatti o a contestare l’operazione qualificatoria compiuta dal giudice di merito. Il principio della ragione più liquida esime la Corte dal delibare eccezioni pregiudiziali quando il ricorso sia comunque destinato a essere disatteso, essendo ininfluente l’esito di eventuali adempimenti di regolarizzazione del contraddittorio sull’esito del giudizio.
Il Fatto
Gli eredi di un soggetto deceduto convenivano in giudizio la convivente del de cuius e il figlio di lei, impugnando il testamento per incapacità naturale e proponendo una serie di domande volte alla ricostruzione della massa ereditaria. Tra queste, assumeva rilievo la richiesta di restituzione delle somme trasferite dal de cuius mediante bonifici bancari alla donna, qualificate dagli attori come donazioni nulle per difetto di forma. In primo grado le domande venivano rigettate, ma la Corte d’appello, accogliendo parzialmente il gravame, condannava gli eredi della convenuta, nel frattempo deceduta, alla restituzione delle somme.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati congiuntamente i primi tre motivi, ha escluso che il trasferimento di somme di denaro mediante bonifico possa essere qualificato diversamente da una donazione diretta ad esecuzione indiretta. Richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 18725 del 2017 in tema di trasferimento di strumenti finanziari, la Corte ne ha affermato l’applicabilità al caso del denaro per identità di ratio: il bancogiro costituisce una mera modalità di trasferimento di valori, con la conseguenza che la giustificazione causale dell’attribuzione va rinvenuta nel rapporto sottostante tra ordinante e beneficiario. Laddove tale causa si atteggi come causa donandi, è richiesto l’atto pubblico, a meno che non si versi in ipotesi di donazione di modico valore, esclusa nel caso di specie dalla erosione pressoché totale del patrimonio del de cuius.
Quanto alla dedotta violazione dell’onere della prova, la Corte ha chiarito che la ricostruzione compiuta dai giudici di merito, fondata sulle risultanze documentali e su un ragionamento presuntivo, non integra alcuna inversione dell’onere probatorio, configurabile solo laddove il giudice attribuisca la prova a una parte diversa da quella su cui dovrebbe gravare secondo le regole di scomposizione della fattispecie. Ha inoltre rilevato il difetto di autosufficienza del ricorso, non avendo i ricorrenti indicato gli atti dei giudizi di merito nei quali la prospettazione alternativa sarebbe stata tempestivamente avanzata.
Il quarto e il quinto motivo sono stati ritenuti inammissibili in quanto, sotto l’apparente deduzione di vizi di ultra petita e di violazione dell’onere della prova, miravano a contestare l’operazione qualificatoria del rapporto tra il de cuius e il beneficiario della somma, risolta dal giudice di merito in termini di mandato con obbligo di rendiconto. Tale apprezzamento, in quanto basato sull’interpretazione delle domande e delle risultanze istruttorie, è sottratto al sindacato di legittimità.
L’eccezione di inammissibilità del ricorso per la nullità della notificazione a una parte deceduta non è stata delibata, applicando il principio della ragione più liquida, in forza del quale la regolarizzazione del contraddittorio sarebbe risultata ininfluente sull’esito del giudizio. Il ricorso principale è stato rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
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Nota della Redazione
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