Obbligo contributivo Enpals per lavoratori dello spettacolo e cessione diritto immagine (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8414 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di tutela previdenziale dei lavoratori dello spettacolo, la qualità di lavoratore soggetto all’obbligo contributivo presso l’ENPALS è insita nel tipo di attività svolta ed è riconducibile a una delle categorie previste dalla legge, senza che rilevi la stabilità, la durata o l’esclusività dell’esercizio professionale. L’accertamento della qualifica costituisce giudizio di merito, non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. I compensi corrisposti a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto d’autore, d’immagine e di replica sono soggetti a contribuzione, ma la quota esclusa dalla base imponibile e pensionabile non può eccedere il 40 per cento dell’importo complessivo percepito per le prestazioni riconducibili alla medesima attività, ai sensi dell’art. 43 della legge n. 289/2002, qualificato come norma di chiusura. Non si configura, infine, alcuna inversione dell’onere probatorio quando il giudice di merito proceda all’accertamento del fatto controverso.

Il Fatto

Una società operante nel settore dello spettacolo, in liquidazione, proponeva opposizione avverso un avviso di addebito con cui l’INPS intimava il pagamento dei contributi dovuti alla gestione ex Enpals per alcuni lavoratori in relazione al periodo settembre 2008/aprile 2013. Il Tribunale accoglieva il ricorso; la Corte d’appello di Milano, in riforma, respingeva l’opposizione.

La società ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi, incentrati sulla qualificazione dei rapporti lavorativi, sulla dedotta ultrapetizione in materia di cessione del diritto di immagine, sulla necessità di prova scritta della cessione e sull’eccepita prescrizione. L’INPS ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 3 del d.lgs. C.p.S. n. 708/1947, che ha individuato le categorie dei lavoratori dello spettacolo iscritti all’ENPALS, e dall’art. 2, comma 22, lett. d), della legge n. 335/1995, attuato dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 182/1997, che ha distinto i lavoratori in tre gruppi. Il d.m. 10 novembre 1997 e i decreti ministeriali del 15 marzo 2005 hanno adeguato le categorie e ridefinito i gruppi. Secondo la Corte non si è trattato dell’introduzione di nuove categorie, ma dell’esplicitazione della ricomprensione di figure emergenti nella pratica, già in precedenza riconducibili alla tutela previdenziale.

Sul primo motivo, il Collegio rileva che la sentenza impugnata, con accertamento di merito adeguatamente motivato e immune da censure, ha qualificato i lavoratori come attori, fotomodelli, figuranti, truccatori e tecnici, desumendo dalle risultanze del verbale ispettivo e delle prove orali la sussistenza della qualifica. La qualità di lavoratore dello spettacolo è insita nel tipo di attività svolta; è irrilevante che le prestazioni siano state saltuarie o di breve durata o che tale attività non costituisca l’attività esclusiva del soggetto. Nel campo dello spettacolo anche il lavoratore autonomo occasionale è soggetto all’obbligo contributivo, diversamente dalla gestione separata, ove l’art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 esenta le attività autonome occasionali sotto la soglia dei 5.000 euro. La diversità di disciplina trova ratio nella normale mancanza di continuità delle prestazioni.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non avendo la ricorrente riprodotto l’atto processuale da cui ricavare il perimetro della domanda asseritamente travalicato, né la pronuncia di primo grado, né l’atto di appello. Il terzo motivo è infondato: la lettura dell’art. 43 della legge n. 289/2002 fornita dal giudice di merito è coerente con il tenore letterale della norma e con l’orientamento di legittimità che la qualifica norma di chiusura. I compensi per cessione dello sfruttamento economico del diritto d’autore, d’immagine e di replica sono imponibili, salvo il limite del 40 per cento, restando esclusa solo tale quota.

Il quarto motivo è inammissibile, poiché le censure non individuano il fatto storico decisivo omesso, ma si dolgono della mancata valutazione di elementi probatori. Analoghe considerazioni valgono per il quinto motivo, quanto al dedotto omesso esame di documenti sulla prescrizione. Nella parte in cui lamenta ultrapetizione, il motivo è infondato: la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in caso di gravame del soccombente, non ha l’onere di proporre appello incidentale, essendo tenuta solo a riproporre espressamente le eccezioni non esaminate per assorbimento, come la società ha fatto in appello. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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