La doppia conforme esclude il sindacato sull’omesso esame e l’interpretazione contrattuale plausibile non è censurabile in Cassazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 18831 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le sentenze di primo e di secondo grado, pur applicando diverse discipline giuridiche al rapporto controverso, si fondano sulla medesima ricostruzione dei fatti principali di causa: la conformità delle decisioni non è esclusa dalla circostanza che il giudice d’appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta. Ne consegue che la censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., è preclusa dall’art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., quando la doppia conforme sussiste.
In materia di interpretazione del contratto, la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito non può trovare ingresso in sede di legittimità se si traduce nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi già esaminati: quando di una clausola sono possibili due o più interpretazioni, è sufficiente che quella prescelta sia plausibile, non che sia la migliore in assoluto. La stessa regola vale per la valutazione del contenuto di atti unilaterali come la comunicazione di recesso, il cui carattere recessivo è accertato in base alla volontà ivi espressa.
Il Fatto
Un architetto, dopo aver ricevuto il primo 50% del compenso al conferimento dell’incarico, aveva chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo per il saldo, avendo predisposto la pratica di sanatoria edilizia per conto delle clienti, in relazione a opere già realizzate in assenza di titolo e in difformità dall’autorizzazione paesaggistica, gravate da ordinanza comunale di demolizione. Le opposizioni delle clienti, che sostenevano la debenza del saldo condizionata all’effettivo ottenimento della sanatoria, sono state respinte sia in primo grado sia in appello.
Il Tribunale, pur discostandosi dalla disciplina tariffaria applicata dal primo giudice e ritenendo il compenso regolato dall’incarico professionale, ha escluso che il saldo fosse subordinato alla condizione sospensiva del rilascio della sanatoria, rilevando che il recesso era intervenuto solo dopo la consegna di tutti gli elaborati. Avverso tale sentenza le clienti hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, articolato per violazione dell’art. 1362 cod. civ. e per omesso esame di fatti decisivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che il ricorso è inammissibile per doppia conforme ex art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., in quanto le sentenze di merito, pur avendo applicato diverse discipline in punto di compenso, si sono basate sulla medesima ricostruzione fattuale: entrambe hanno escluso che il pagamento del saldo fosse condizionato sospensivamente all’ottenimento della sanatoria e hanno ritenuto il recesso intervenuto solo con la raccomandata successiva alla consegna degli elaborati.
La Corte ha richiamato il principio consolidato per cui la doppia conforme, ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., rende inammissibile la censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non solo quando la decisione di secondo grado sia interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali della causa, come nei precedenti citati (Cass. n. 32160/2024, Cass. n. 9513/2023, Cass. n. 7724/2022). La diversità della disciplina legale applicata al compenso non incide sulla conformità della ricostruzione fattuale, che è il presupposto della preclusione.
Quanto alla censura di violazione dell’art. 1362 cod. civ., la Corte ha osservato che le ricorrenti contrappongono alla volontà contrattuale ricostruita dai giudici di merito una propria interpretazione dell’accordo, senza chiarire in che modo la sentenza impugnata avrebbe violato il criterio dell’interpretazione letterale. La Corte ha richiamato la giurisprudenza costante secondo cui non è consentito, in sede di legittimità, dolersi del fatto che sia stata privilegiata un’interpretazione diversa da quella proposta dalla parte, quando quella accolta sia plausibile (Cass. n. 20694/2018, Cass. n. 24958/2016, Cass. n. 24539/2007, Cass. n. 22536/2007, Cass. n. 15604/2007, Cass. n. 7500/2007, Cass. n. 4178/2007). Lo stesso principio è stato applicato alla valutazione del valore recessivo della e-mail del 22.6.2018, ritenuta non decisiva perché non costituiva una manifestazione inequivoca di recesso.
Data la conformità della decisione alla proposta di definizione accelerata e la mancata costituzione dell’intimato, la Corte ha condannato le ricorrenti in solido al pagamento in favore della Cassa delle Ammende dell’importo di euro 1.000,00, ai sensi dell’art. 380 bis, comma 3, cod. proc. civ., e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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