Obbligo di deposito del consuntivo elettorale anche in assenza di spese (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 76 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di deposito del consuntivo delle spese elettorali previsto dall’art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993 e dall’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012 grava su tutti i partiti, i movimenti e le liste che hanno partecipato alle consultazioni elettorali comunali, anche qualora non abbiano sostenuto spese e non abbiano ricevuto finanziamenti. In tale ipotesi l’obbligo è assolto mediante una dichiarazione negativa, funzionale alle esigenze di trasparenza della competizione elettorale e al corretto esercizio del controllo intestato ai Collegi istituiti presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Il termine di deposito è di quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio comunale.

Il Fatto

Il Collegio di controllo sulle spese elettorali della Sezione regionale di controllo per l’Umbria ha esaminato il conto consuntivo della lista “Rinascimento Eugubino”, che aveva partecipato alle elezioni amministrative del Comune di Gubbio del giugno 2024, compreso il turno di ballottaggio.

L’istruttoria è stata avviata con una precedente deliberazione con cui il Collegio aveva richiesto al Presidente del Consiglio comunale i dati necessari al controllo. Il consuntivo della lista è pervenuto il 26 agosto 2024, assunto dalla Sezione al protocollo n. 2198 il 29 agosto 2024; una successiva nota istruttoria e il relativo riscontro hanno completato il quadro documentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione tra i due ambiti di controllo: le spese dei singoli candidati, riservate al Collegio di Garanzia Elettorale ai sensi dell’art. 13 della legge n. 515/1993, e le spese di partiti, movimenti e liste, affidate alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012 per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

Il limite massimo di spesa è parametrato a 1 euro per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali, e il controllo va svolto in conformità agli artt. 7, 11, 12 e 15 della legge n. 515/1993.

Il passaggio centrale riguarda l’obbligo di deposito: esso riguarda tutte le formazioni politiche partecipanti, anche quando non abbiano sostenuto spese né avuto fonti di finanziamento. In questo caso l’obbligo è assolto con una dichiarazione negativa. La regola serve alla trasparenza della partecipazione elettorale e al corretto e tempestivo svolgimento del controllo, che i Collegi devono riferire ai Consigli comunali.

Quanto al termine, il Collegio verifica il rispetto del combinato disposto dell’art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993 e dell’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012: il consuntivo è pervenuto il 26 agosto 2024, entro il termine del 31 agosto 2024, corrispondente a quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio comunale avvenuto il 17 luglio 2024.

Nel merito, dalla documentazione trasmessa dai delegati di lista è emerso che la lista non ha ricevuto finanziamenti e non ha sostenuto spese. Il Collegio ha pertanto accertato la regolarità del conto consuntivo e disposto la trasmissione della deliberazione al Presidente del Consiglio comunale per il successivo inoltro ai rappresentanti della lista interessata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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