Obbligo di deposito del consuntivo elettorale anche in assenza di spese (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 74 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di deposito del consuntivo delle spese elettorali grava su tutti i partiti, i movimenti e le liste che hanno partecipato alle consultazioni elettorali comunali, anche qualora non abbiano sostenuto spese e non abbiano avuto fonti di finanziamento. In tale ipotesi l’obbligo è assolto mediante una dichiarazione negativa, funzionale alle esigenze di trasparenza della partecipazione elettorale e al corretto svolgimento delle operazioni di controllo intestate ai Collegi istituiti presso le Sezioni regionali della Corte dei conti. Il controllo sulla conformità alla legge delle spese sostenute dalle liste spetta alla Sezione regionale di controllo, ai sensi dell’art. 13, comma 6, legge n. 96/2012, mentre quello sulle spese dei singoli candidati è riservato al Collegio di Garanzia Elettorale. Il consuntivo depositato entro il termine di legge e privo di movimenti è regolare.
Il Fatto
La vicenda riguarda il controllo sulle spese elettorali sostenute in occasione delle elezioni amministrative 2024 nel Comune di Gubbio, svoltesi l’8 e 9 giugno e, per il turno di ballottaggio, il 23 e 24 giugno 2024. Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, costituitosi presso la Sezione regionale di controllo per l’Umbria, ha avviato l’istruttoria richiedendo al Presidente del Consiglio comunale i dati necessari alla verifica.
La lista interessata ha trasmesso il proprio conto consuntivo in data 25 agosto 2024, assunto dalla Sezione al protocollo il giorno successivo. Il Collegio ha poi richiesto un’integrazione documentale e ha acquisito la relativa risposta. La questione sottoposta al Collegio è se l’obbligo di deposito del consuntivo sussista anche in capo a una lista che non ha ricevuto finanziamenti né sostenuto spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 13, comma 6, legge n. 96/2012, come modificato dall’art. 33, comma 3, del D.L. n. 91/2014, che attribuisce alle Sezioni regionali di controllo la verifica della conformità alla legge delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Il controllo si svolge in conformità agli artt. 7, 11, 12 e 15 della legge n. 515/1993.
Il Collegio distingue nettamente due piani: il controllo sulle spese dei partiti e delle liste, affidato all’apposito Collegio presso la Sezione regionale, e il controllo sulle spese dei singoli candidati, riservato al Collegio di Garanzia Elettorale di cui all’art. 13 della legge n. 515/1993.
Nel ricostruire la portata dell’obbligo, il Collegio afferma che il deposito del consuntivo riguarda tutte le formazioni politiche che hanno partecipato alle consultazioni, a prescindere dall’entità delle spese e delle fonti di finanziamento. La ragione è duplice: da un lato la trasparenza che deve caratterizzare la partecipazione di ogni lista; dall’altro il corretto e tempestivo svolgimento delle operazioni di controllo, che impongono ai Collegi di riferire ai Consigli comunali gli esiti della verifica. Ne deriva che l’obbligo è assolto, in caso di assenza di spese, mediante una dichiarazione negativa.
Quanto al termine, il Collegio verifica il rispetto del combinato disposto degli artt. 12, comma 1, legge n. 515/1993 e 13, comma 6, legge n. 96/2012, fissato al 31 agosto 2024, corrispondente a 45 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale avvenuto il 17 luglio 2024. Il consuntivo, pervenuto il 25 agosto 2024, è stato depositato entro il termine. Dal consuntivo emerge che la lista non ha ricevuto finanziamenti e non ha sostenuto spese, come confermato dalla documentazione trasmessa dai delegati.
Il Collegio, pertanto, accerta la regolarità del conto consuntivo e dispone la trasmissione di copia della deliberazione al Presidente del Consiglio comunale per il successivo inoltro ai rappresentanti della lista interessata.
Nota della Redazione
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