Estinzione del processo di resa del conto per sopravvenuto deposito (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 121 del 23.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione avverso il decreto del Giudice monocratico che ha rigettato il ricorso per resa del conto, il sopravvenuto deposito del conto giudiziale da parte dell’agente contabile determina l’estinzione del processo per venir meno dell’interesse alla decisione. La dichiarazione di estinzione preclude ogni pronuncia nel merito e non esclude la valutazione, riservata alla Procura regionale, sui presupposti per l’applicazione della sanzione pecuniaria a carico del responsabile del procedimento, da promuoversi con autonomo giudizio. La definizione anticipata dell’opposizione non equivale ad accertamento dell’obbligo di resa del conto, ma ne presuppone l’avvenuto adempimento.

Il Fatto

La Procura regionale ha chiesto, ai sensi dell’art. 141 c.g.c., l’accertamento dell’omissione dell’obbligo di resa del conto giudiziale per l’esercizio 2021, gestione “Anagrafe”, da parte presunta dell’agente contabile di un ente locale, con assegnazione dei termini perentori per la presentazione e per gli adempimenti dell’amministrazione, la compilazione d’ufficio del conto in caso di inottemperanza e l’applicazione delle relative sanzioni.

Il Giudice monocratico, con decreto fuori udienza, ha rigettato il ricorso per incerta individuazione dell’agente contabile, desunta solo dai conti degli esercizi precedenti e priva di documentazione attestante l’attualità della nomina per l’annualità in esame. Il Pubblico Ministero ha proposto opposizione ex art. 142 c.g.c., richiamando i precedenti conformi della Sezione e sostenendo che l’individuazione compete alla Segreteria, ufficio normativamente designato alla tenuta dell’anagrafe degli agenti contabili.

La Motivazione della Corte

Nelle more del giudizio, l’amministrazione ha rappresentato che, per il 2021, l’avvicendamento del responsabile del settore finanziario aveva comportato l’omissione delle comunicazioni relative agli agenti contabili, e che il conto giudiziale era stato successivamente depositato, risultando acquisito presso la Segreteria della Sezione tramite l’applicativo per la gestione dei conti giudiziali.

All’udienza pubblica il Pubblico Ministero ha preso atto della nota, evidenziando che restava aperta la questione relativa alla sanzione a carico del responsabile del procedimento.

La Corte ha rilevato che, alla luce dell’avvenuto deposito del conto, è possibile dichiarare l’estinzione del processo: è venuto meno l’oggetto della domanda cautelare-monocratica di condanna all’adempimento e, con esso, l’interesse alla decisione sull’opposizione.

Il Collegio ha quindi riservato alla Procura regionale la valutazione, previi accertamenti, della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione di cui all’art. 142, comma 7, c.g.c., promuovendo, in caso affermativo, apposito giudizio.

La decisione definisce il giudizio senza pronuncia sul merito dell’opposizione e senza statuizione sulle spese, che restano non liquidate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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