Inconfigurabile l’obbligo di resa del conto per i beni non custoditi (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 184 del 27.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile in capo all’agente contabile l’obbligo di resa del conto giudiziale per i beni mobili e le materie di cui non abbia il debito di custodia, ai sensi degli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924. Il conto del consegnatario redatto secondo il Modello 24 del d.P.R. n. 194/1996 non è quindi dovuto quando la gestione non involga beni in custodia. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio, con restituzione degli atti all’ente locale.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte è investita del conto giudiziale reso da un agente contabile, consegnatario di beni di un Comune, per l’esercizio finanziario 2022. Il conto risulta depositato il 30.06.2023 e qualificato come conto del consegnatario. Si tratta di un prospetto modellato sul Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, relativo alla gestione del consegnatario di beni degli enti locali.
La Procura regionale conclude per la dichiarazione di improcedibilità del conto. Il Collegio è chiamato a verificare se, in presenza di siffatta gestione, sussista effettivamente l’obbligo di resa del rendiconto contabile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la gestione oggetto del conto non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia. Il presupposto materiale che fonda l’obbligo di rendicontazione, disciplinato dagli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale, risulta quindi del tutto assente.
La Corte richiama il R.D. n. 827/1924, espressamente applicabile agli enti locali per effetto dell’art. 93 TUEL, per individuare la fonte dell’obbligo di resa del conto. È su tale base normativa che si misura la configurabilità dell’obbligo stesso.
Il Collegio dichiara di aderire a una pacifica giurisprudenza contabile, espressamente richiamata: questa Sez. n. 217/2018, Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014, Sez. Calabria n. 323/2013. Da tale orientamento consolidato desume che non è configurabile, con riguardo a quei beni, un obbligo di resa del conto giudiziale.
Su questa premessa la Corte dichiara l’improcedibilità del giudizio in epigrafe. Conseguenza diretta della pronuncia in rito è la restituzione degli atti all’ente locale interessato. Il Collegio nulla dispone per le spese, stante appunto la natura processuale della decisione.
La conclusione ricalca, in termini di esito, la richiesta avanzata dalla Procura regionale, e trova fondamento nella verifica preliminare dell’ammissibilità dell’obbligo di rendicontazione prima di ogni esame di merito.
Nota della Redazione
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