Partecipazione comunale a CER in forma societaria: motivazione analitica necessaria (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 249 del 13.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo che la Corte dei conti svolge sull’atto deliberativo di acquisizione di partecipazioni societarie, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, non si esaurisce nella verifica della meritevolezza degli obiettivi perseguiti, ma investe la scelta stessa del modulo organizzativo. La partecipazione a una comunità energetica rinnovabile è ammessa dall’art. 4, comma 7, TUSP, ma il principio europeo di neutralità rispetto alla forma e la libertà delle forme organizzative impongono all’ente di motivare in modo analitico la stretta necessità del ricorso allo strumento societario rispetto ad alternative, quale la mera promozione della CER. L’onere motivazionale non è assolto con affermazioni apodittiche o mere ripetizioni del dato legale, dovendo disvelare l’iter logico e procedimentale, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria.
Il Fatto
Un Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione del consiglio comunale con cui ha avviato l’iter per entrare, come socio consumatore, in una cooperativa sociale costituita per la promozione dell’autoconsumo energetico, con il conferimento di euro 100,00 corrispondenti a quattro azioni del valore nominale di euro 25,00.
Alla prima deliberazione ha fatto seguito una seconda, adottata a distanza di poche settimane, con cui il consiglio comunale ha approvato ex novo alcuni allegati contenenti la motivazione analitica dell’operazione e l’esito della consultazione pubblica. La Sezione ha proceduto alla trattazione unitaria delle due deliberazioni, in rapporto di collegamento procedimentale.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricorda che l’art. 5, comma 3, TUSP delinea un controllo peculiare sull’atto deliberativo di acquisizione della partecipazione, che per taluni profili è verifica di conformità a legge e per altri di sana gestione finanziaria. L’onere motivazionale incombe sull’amministrazione e non è assolto da mere ripetizioni del dato legale o da affermazioni apodittiche; può essere compiuto anche se la motivazione è sintetica, purché capace di disvelare l’iter logico seguito.
Sul piano del vincolo tipologico, la cooperativa rientra tra i tipi societari ammessi dall’art. 3, comma 1, TUSP. Quanto al vincolo finalistico, la meritevolezza degli obiettivi delle CER è riconosciuta dall’art. 4, comma 7, TUSP. Tuttavia, osserva la Corte, il controllo deve investire anche la decisione di perseguire quella finalità attraverso un modulo societario: non è aprioristicamente adeguata la scelta di un nuovo organismo partecipato per il solo fatto che le finalità perseguite siano meritevoli, dovendosi valutare se il modello societario sia strettamente necessario.
Nel caso concreto, la motivazione sulla necessità di aderire a un organismo collettivo appare generica: il provvedimento si limita ad affermare la funzionalità dell’acquisto e la necessità della società in termini assertivi. Rileva inoltre che il documento di confronto approvato con la seconda delibera, richiamando il Vademecum ANCI, individua tra le alternative quella di promozione delle CER da parte dei Comuni senza che questi debbano necessariamente farne parte.
La Corte esamina poi la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria. La sostenibilità oggettiva risulta supportata da un business plan con previsioni al 2027; quella soggettiva è limitata alla perdita del conferimento. Quanto alla scelta tra opzioni organizzative, solo la seconda delibera poggia su una valutazione comparativa tra modelli, mentre la relazione allegata alla prima appare sovrapponibile a quella esaminata nel parere n. 202/2024/PASP della stessa Sezione.
La Sezione richiama l’art. 20, comma 2, lett. b), TUSP e il parametro del rapporto tra amministratori e dipendenti, invitando il Comune a monitorarne il rispetto per tutta la durata del rapporto partecipativo. I profili di efficacia, efficienza ed economicità e l’assenza di aiuti di Stato risultano adeguatamente rappresentati, come pure l’avvenuta consultazione pubblica.
La Corte rende pertanto parere positivo con osservazioni, disponendo la trasmissione al sindaco e la pubblicazione della deliberazione sul sito istituzionale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.