Oblazione applicata a un delitto: violazione di legge e non atto abnorme (Cass. pen. Sez. VI n. 6738 del 18.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza dibattimentale di proscioglimento che applica l’oblazione a un delitto, fuori delle condizioni previste dall’art. 162-bis cod. pen., non integra un atto abnorme, ma è emessa in palese violazione di legge. Essendo pronunciata in udienza pubblica dopo la costituzione delle parti, essa non è riconducibile al modello dell’art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei limiti di legge; di conseguenza il ricorso per saltum del Procuratore generale, ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen., è ammissibile. L’annullamento comporta il rinvio innanzi alla corte di appello competente per il giudizio.

Il Fatto

Il Tribunale di Teramo, con sentenza dibattimentale, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine a un delitto, ritenendolo estinto per oblazione. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione per saltum, ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen., il Procuratore generale presso la Corte di appello di L’Aquila.

Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 162-bis cod. pen., istituto che costituisce causa estintiva delle sole contravvenzioni e che era stato invece applicato a un delitto. Nella prospettazione del ricorrente, la sentenza doveva qualificarsi come atto abnorme, perché manifestazione di potere legittimo ma esplicata al di fuori dei casi consentiti e oltre ogni ragionevole limite. Disposta la trattazione scritta, il Procuratore generale ha depositato conclusioni chiedendo l’accoglimento del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha innanzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso per saltum, esaminando la natura della sentenza impugnata. Il provvedimento di proscioglimento è stato pronunciato in udienza pubblica, dopo la costituzione delle parti, e pertanto non è riconducibile al modello decisorio dell’art. 469 cod. proc. pen.; ne deriva che la sentenza è appellabile nei limiti indicati dalla legge, con la conseguenza che il ricorso del Procuratore generale è ammissibile.

Sul merito, la Corte ha ricordato che l’art. 162-bis cod. pen. disciplina l’oblazione nelle contravvenzioni punite con pena alternativa. La sentenza impugnata aveva applicato tale causa estintiva a un delitto, in difetto delle condizioni previste dalla legge.

Il passaggio centrale riguarda la qualificazione del vizio. La Corte ha escluso che la sentenza presenti i caratteri dell’atto abnorme, non essendo ravvisabile quella singolarità che, pur in presenza di una manifestazione di legittimo potere, ne determini l’esplicazione al di fuori dei casi consentiti. Il provvedimento è piuttosto emesso in palese violazione di legge: il giudice ha ammesso l’oblazione senza i presupposti normativi e ha erroneamente ritenuto estinto il reato in esito all’adempimento dell’obbligo pecuniario.

Accertata la fondatezza del ricorso, la Corte ha annullato la sentenza impugnata. Trattandosi di sentenza dibattimentale, il rinvio è stato disposto innanzi alla corte di appello competente per il giudizio, così da consentire la rivalutazione della regiudicanda in un grado di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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