Omessa audizione del presunto responsabile e inammissibilità della citazione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 85 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, la mancata audizione personale del presunto responsabile che ne abbia fatto rituale e specifica richiesta, ai sensi dell’art. 67, comma 2, del Codice di giustizia contabile, integra una violazione del diritto di difesa che rende inammissibile la citazione. Il vizio non è sanabile mediante la rinnovazione dell’atto, poiché le deduzioni scritte e l’audizione personale costituiscono strumenti difensivi autonomi e concorrenti, non fungibili, e il loro svilimento incide sull’effettività del contraddittorio proprio del giudizio contabile.

Il Fatto

La Procura Regionale ha citato in giudizio un dipendente di un Comune, chiamato a rispondere di un presunto danno erariale derivante dallo svolgimento di attività libero professionale in assenza delle prescritte autorizzazioni datoriali, con conseguente mancato versamento all’amministrazione di appartenenza dei compensi percepiti.

Nel corso del procedimento, il presunto responsabile ha presentato deduzioni difensive e, contestualmente, ha chiesto di essere sentito personalmente. La Procura ha tuttavia emesso la citazione senza dar corso all’audizione richiesta, limitandosi a rilevare che il convenuto non aveva prodotto controdeduzioni. La questione centrale sottoposta al Collegio riguarda proprio la validità di tale sequenza procedimentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione difensiva e dichiara inammissibile la richiesta di condanna, ravvisando un vizio del procedimento. La citazione, pur regolarmente notificata con l’invito a dedurre, non è stata preceduta dall’audizione personale che la convenuta aveva espressamente richiesto nei termini.

La Corte muove dall’art. 67, comma 2, del Codice di giustizia contabile e dalla lettura consolidata della giurisprudenza contabile, secondo cui la parte invitata a dedurre può depositare memorie scritte, esporre le proprie ragioni oralmente ovvero esercitare entrambi gli strumenti. Le memorie e l’audizione personale non sono tra loro fungibili: la loro piena equiparazione impedisce di ritenere satisfattiva la sola acquisizione di osservazioni scritte.

Rileva il Collegio che la convenuta aveva correttamente formulato le proprie deduzioni e, al contempo, richiesto di essere audita, inviando la documentazione alla PEC indicata dalla Procura. Risulta pertanto provato che la richiesta di audizione era stata ritualmente presentata e che la Procura non ne ha tenuto conto, emettendo la citazione senza convocare la parte.

La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui, in caso di omessa audizione del presunto responsabile, la rinnovazione della citazione non vale a sanare il vizio, poiché un simile rimedio finirebbe per svilire il ruolo della garanzia procedimentale. La preclusione della possibilità di essere sentito e la mancata considerazione delle osservazioni difensive costituiscono un insanabile vulnus al diritto di difesa, non emendabile in via successiva.

Le ulteriori questioni sollevate dalla difesa, incluse quelle relative alla prova del danno e alla determinazione del quantum, restano assorbite dalla rilevata inammissibilità. Il Collegio liquida quindi il compenso professionale in favore degli avvocati della convenuta, ponendolo a carico dell’amministrazione comunale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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