Destituzione con effetti retroattivi e accessorio dei sei scatti stipendiali (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 249 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il periodo di servizio prestato dal pubblico dipendente dopo la riammissione in ruolo, conseguente alla revoca della sospensione cautelare, è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza anche quando, per l’effetto retroattivo della sopravvenuta destituzione, si collochi dopo la data di cessazione del rapporto: si tratta di servizio effettivamente reso e la posizione previdenziale costituita resta autonoma rispetto al pregresso rapporto di impiego. Ai fini della liquidazione della pensione privilegiata secondo il metodo decimista occorre invece il requisito di anzianità previsto ratione temporis, il quale non ricorre se la cessazione sia avvenuta per destituzione. La concessione dei sei aumenti periodici di stipendio ex art. 4 d.lgs. n. 165/1997 resta infine subordinata alle sole causali di cessazione ivi richiamate, tra le quali la destituzione non è compresa.
Il Fatto
Un assistente capo della Polizia penitenziaria, sospeso dal servizio con riduzione della retribuzione al cinquanta per cento, veniva poi riammesso in servizio per decorso del termine quinquennale e collocato a riposo per inabilità. Solo in seguito, definito il procedimento penale, veniva disposta la sua destituzione con decorrenza retrodatata al tempo della sospensione.
L’INPS liquidava la pensione privilegiata con il metodo c.d. percentualista, rapportandola al trenta per cento della base retributiva con incremento annuo dello zero virgola settanta per cento, fino al massimo del quarantaquattro per cento. Il ricorrente chiedeva la riliquidazione con il metodo decimista, il computo del periodo di riammissione, i benefici dei sei scatti e delle norme sui mutilati e invalidi di guerra, oltre alla pensione privilegiata di vecchiaia in via subordinata. Deceduto il ricorrente, l’erede ha proseguito il giudizio. Il Ministero della Giustizia ha eccepito il difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha anzitutto affermato la legittimazione passiva dell’INPS, quale ente competente alla liquidazione, ed escluso quella del Ministero della Giustizia, non essendo in discussione la ricostruzione della posizione stipendiale, i cui dati erano stati trasmessi all’ente previdenziale.
Nel merito, il metodo decimista è stato rigettato. Il richiamo operato dall’art. 67, comma 4, d.P.R. n. 1092/1973 all’anzianità di cui all’art. 52, comma 1, dello stesso testo unico è da intendere riferito alla sola ipotesi di cessazione per infermità. Nella specie la cessazione era divenuta la destituzione, e il conseguimento della pensione normale doveva verificarsi secondo i requisiti vigenti al momento della cessazione, che il ricorrente non possedeva. La liquidazione col metodo percentualista è stata quindi confermata.
È stato invece accolto il motivo relativo al periodo di riammissione. Eventuali periodi di servizio resi dopo la revoca della sospensione cautelare sono utili ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza anche se, per la retroattività della destituzione, si collocano dopo la cessazione del rapporto. Si tratta di servizi effettivamente resi, valutati perché connessi a un’attività lavorativa svolta sotto condizione risolutiva e configurabili come autonomo servizio. Il riconoscimento concerne il periodo compreso tra il 28.01.2012 e il 10.06.2013, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT sugli arretrati.
Quanto ai sei scatti stipendiali, la Corte ha escluso che l’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 abbia ampliato la platea dei destinatari: la locuzione “da qualsiasi causa determinata” svolge una mera funzione ricognitiva delle disposizioni richiamate, che subordinano il beneficio alla cessazione per età, decesso o permanente inabilità. La destituzione non è causale ammessa. I precedenti richiamati dalla difesa riguardavano fattispecie diverse, di inabilità o di cessazione a domanda con i requisiti anagrafici e contributivi previsti. La domanda sui benefici per mutilati e invalidi di guerra è stata dichiarata inammissibile per genericità.
Infine, la domanda subordinata di pensione privilegiata di vecchiaia è stata rigettata in ragione del principio di unicità della posizione assicurativa, che impedisce di utilizzare gli stessi contributi per due successivi trattamenti pensionistici. L’accoglimento solo parziale ha giustificato la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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