Nessuna responsabilità per la spesa dell’opera d’arte comunale (Corte dei Conti Sez. giur. Trento n. 8 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per la realizzazione di un’opera d’arte destinata all’abbellimento di un edificio pubblico, il danno erariale da spesa asseritamente sproporzionata non può ritenersi provato quando il requirente ometta ogni indagine di mercato sul valore dell’opera e sui criteri di stima generalmente seguiti dagli operatori del settore. La censura sulla scarsa notorietà dell’artista o sulla collocazione dell’opera in un edificio marginale costituisce critica alle scelte discrezionali dell’ente, insindacabili nel merito ai sensi dell’art. 1, comma 1, legge n. 20/1994. Sotto il profilo soggettivo, l’art. 21, comma 2, d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, limita la perseguibilità alle condotte dolose, restando coperte dall’esimente le condotte commissive gravemente colpose, ancorché caratterizzate dalle componenti omissive proprie della colpa.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio il sindaco, quattro assessori e i due segretari comunali pro tempore di un comune trentino, contestando un danno erariale di € 14.000, oltre rivalutazione e interessi, per la realizzazione di un murale all’interno di un edificio comunale. L’atto di citazione muoveva da una denuncia anonima e dagli approfondimenti istruttori dei Carabinieri, dai quali era emerso che il preventivo dell’artista, inizialmente trasmesso al sindaco, era stato poi veicolato all’Azienda per il turismo, che lo aveva formalizzato come propria proposta progettuale con l’aggiunta di un compenso di intermediazione.
Il costo finale dell’opera, consegnata in ritardo e dopo una seconda delibera di integrazione della spesa, era risultato di € 16.205,36. Secondo la Procura, la spesa sarebbe stata assunta senza alcuna valutazione di congruità e di utilità, in violazione dei principi di economicità e sana gestione finanziaria. Il sindaco è stato chiamato a rispondere a titolo di dolo; assessori e segretari, in via sussidiaria e subordinata, per colpa grave omissiva. I convenuti si sono costituiti eccependo l’insindacabilità della scelta discrezionale, la congruità del costo e l’insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo dell’illecito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto la domanda attorea su tre autonome ragioni, tra loro concorrenti. Anzitutto, ha escluso la prova del danno erariale. La contestazione riguardava non la violazione di regole procedurali, bensì la sproporzione tra quanto sborsato dal comune e il valore effettivo dell’opera. Su questo terreno la Procura non ha fornito elementi idonei: ha omesso qualsiasi indagine di mercato sul valore delle opere dell’artista e ha fondato il giudizio di non congruità su criteri — la scarsa notorietà del pittore, la marginalità del luogo di collocazione — privi di riscontro oggettivo e non riconducibili ad alcun parametro di stima.
La Corte ha osservato che il valore di un’opera d’arte non è legato al luogo della sua collocazione e che le dimensioni del murale, pur rilevanti, non esauriscono i fattori di valutazione. Rilevano, piuttosto, il coefficiente d’artista, la tecnica impiegata, la qualità dei materiali e i tempi di lavorazione: profili su cui manca qualsiasi evidenza istruttoria. Le dichiarazioni rese da un altro artista, escusso in sede istruttoria, non integrano una consulenza tecnica e sono apparse manifestamente irrilevanti. Né il Collegio ha potuto supplire alla lacuna probatoria con una CTU, non potendo questa provare fatti che spetta alla parte dedurre e dimostrare.
In secondo luogo, la Corte ha escluso il dolo del sindaco. Le presunzioni poste a base dell’accusa — l’assenza di analisi preventiva e l’incomprensibile interposizione dell’APT, finalizzata a schermare il rapporto diretto con l’artista — si fondano su fatti che non trovano corrispondenza negli atti. La documentazione prodotta in giudizio dimostra, al contrario, un nutrito scambio di informazioni, bozze e approfondimenti tecnici precedente alla delibera di spesa, mentre il coinvolgimento dell’APT trova spiegazione nelle esigenze di gestione degli adempimenti fiscali e delle barriere linguistiche con l’artista estero, per un compenso di € 300,00. La scarsa trasparenza della fase amministrativa può ascriversi a superficialità, non a volontà dolosa.
Infine, la Corte ha rilevato che la vicenda non è comunque perseguibile in forza dello scudo erariale. Le condotte contestate — approvazione delle delibere e rilascio dei pareri di regolarità tecnica — hanno natura commissiva, poiché l’atto di citazione pone il danno in diretta relazione causale con esse. La colpa, anche grave, è connotata ontologicamente da componenti omissive, corrispondendo alla mancata adozione delle cautele necessarie: ma ciò attiene all’elemento soggettivo e non trasforma in omissiva una condotta che resta attiva. Le condotte commissive gravemente colpose sono dunque esentate da responsabilità, ai sensi dell’art. 21, comma 2, d.l. n. 76/2020, applicabile ai fatti commessi nel 2022 e 2023.
Il Collegio ha infine disatteso i precedenti richiamati dalla Procura — la pronuncia d’appello sul preposto alla vigilanza ospedaliera e quella piemontese sulla condotta mista — ritenendoli non pertinenti, poiché nel caso di specie non è ravvisabile alcuna posizione di garanzia né alcuna condotta mista, ma solo condotte commissive coperte dall’esimente.
Nota della Redazione
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