Omessa trasmissione della bozza di CTU: nullità relativa sanabile se non eccepita (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 29569 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’omesso invio alle parti della bozza di relazione del consulente tecnico d’ufficio integra una nullità a carattere relativo, che resta sanata ove il vizio non sia eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia. La parte che deduca tale vizio in cassazione ha l’onere di allegare di averlo eccepito nel momento processuale previsto e di descrivere la scansione temporale del procedimento. La difformità tra intestazione e dispositivo della sentenza impugnata, non accompagnata dalla prospettazione di una violazione di legge, è riconducibile alla correzione dell’errore materiale e non configura un autonoma causa di nullità deducibile in sede di legittimità.

Il Fatto

La ricorrente aveva adito il Tribunale di Gela con procedimento ex art. 445-bis, sesto comma, cod. proc. civ., per la declaratoria di insussistenza del requisito sanitario di cui all’art. 13 della legge n. 118/1971. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione al decreto emesso nel medesimo procedimento. Avverso tale sentenza la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui l’I.N.P.S. ha resistito con controricorso.

La questione approda in legittimità perché la ricorrente deduce, da un lato, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 195 cod. proc. civ., per non aver mai ricevuto la bozza di CTU, dall’altro una presunta nullità della sentenza riferita a soggetto sconosciuto.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 195 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. La ricorrente assume di non aver potuto presentare osservazioni alla bozza di CTU, non avendola mai ricevuta.

La Corte richiama il costante orientamento, al quale dichiara di voler dare continuità, secondo cui l’omesso invio alle parti della bozza di relazione dà luogo a una nullità a carattere relativo, suscettibile di sanatoria se il vizio non è eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia. Il precedente indicato è Cass. 14/06/2025 n. 15953.

Su questa base il motivo è dichiarato inammissibile: la ricorrente non ha dedotto di aver eccepito il vizio nella prima difesa utile successiva, né ha descritto la scansione temporale del procedimento nelle sue fasi essenziali. Manca dunque l’allegazione necessaria a sostenere la dedotta nullità.

Il secondo motivo prospetta la nullità della sentenza in quanto riferita a soggetto sconosciuto. Anche in questo caso la Corte rileva l’inammissibilità: non viene dedotta alcuna violazione di legge, ma unicamente una difformità tra l’intestazione e il dispositivo della sentenza impugnata, evenienza riconducibile al procedimento di correzione dell’errore materiale.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. La Corte condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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