Preposto di fatto e responsabilità per infortunio: necessaria la prova delle attribuzioni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13514 del 20.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La qualifica di preposto, anche nella forma di fatto, non può essere desunta dalla sola denominazione di “geometra di cantiere” o dal fatto che il soggetto impartisca ordini alle maestranze, ma richiede l’accertamento concreto delle attribuzioni conferite in relazione alla specifica attività lavorativa e alla materia della salute e sicurezza. L’art. 7 del d.lgs. n. 626/1994, ratione temporis applicabile e oggi sostituito dall’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, disciplina gli obblighi del datore di lavoro committente o subcommittente e dell’appaltatore, ma non menziona il preposto, sicché la sua violazione non può essergli ascritta. L’obbligo di adottare le misure di sicurezza grava sul datore di lavoro o sul delegato munito di poteri decisionali e di spesa; il preposto risponde solo nei limiti dei poteri concretamente spettantigli per impedire l’evento.

Il Fatto

Un lavoratore dipendente di una ditta subappaltatrice riportava postumi permanenti in un infortunio occorso in cantiere, cadendo da un’altezza di circa tre metri durante la posa in opera di pannelli del solaio di copertura. L’INAIL, vantando il diritto di surroga, conveniva in giudizio la società appaltante, il coordinatore della sicurezza e un professionista che operava come consulente esterno nel cantiere, qualificato come “geometra di cantiere”.

Il Tribunale accoglieva la domanda verso il professionista e rigettava quella verso il coordinatore. La Corte d’appello confermava la responsabilità del geometra, riconoscendogli il ruolo di preposto di fatto, ed accoglieva l’appello incidentale dell’INAIL, quasi raddoppiando l’importo liquidato. Il soccombente ricorreva per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui si denunciava la nullità della sentenza d’appello per la partecipazione di un giudice onorario oltre i limiti tabellari di competenza. Il motivo è infondato: secondo la giurisprudenza consolidata, la decisione assunta dal giudice onorario in violazione delle tabelle organizzative dell’ufficio configura una semplice irregolarità, non incidendo sulla composizione dell’ufficio né essendo prevista da alcuna norma di legge una siffatta nullità.

Il nucleo del ricorso riguarda il secondo e il terzo motivo, accolti. La Corte rileva che la sentenza impugnata ha ricavato la posizione di garanzia del professionista da elementi insufficienti. Il fatto che egli impartisse ordini alle maestranze non basta per affermare che il suo compito fosse quello di preposto con poteri in materia di salute e sicurezza rispetto alla specifica fase lavorativa del terzo datore di lavoro. Se è vero che vige il principio di effettività, la posizione doveva essere ricavata dalla concreta individuazione delle attribuzioni conferite, che il giudice di merito non ha accertato.

La Corte evidenzia un ulteriore errore: la sentenza ha ritenuto il professionista responsabile ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 626/1994, norma che regola la responsabilità del datore di lavoro committente o subcommittente e dell’appaltatore e che non riguarda il preposto. L’obbligo di adottare le misure precauzionali — allestimento di ponteggi e trabatelli — fa capo al datore di lavoro o a un delegato munito di adeguati poteri decisionali e di spesa; il preposto risponde su un piano diverso, di vigilanza e informazione sul rispetto delle misure già predisposte.

La Corte richiama il principio della competenza per il rischio: il rimprovero colposo presuppone che il responsabile potesse evitare l’evento mediante l’osservanza della regola cautelare violata. La colpa, anche nella forma della preposto di fatto, non può fondarsi su una generica esposizione a pericolo o sulla mera mancata sorveglianza, pena lo sconfinamento in una responsabilità oggettiva o “di posizione”. Il quarto e il quinto motivo restano assorbiti.

La sentenza è quindi cassata sui motivi accolti e, non necessitando ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con il rigetto della domanda dell’INAIL. Le spese dei tre gradi sono compensate per la complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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