Omessa dichiarazione e responsabilità del legale rappresentante non gestore (Cass. pen. Sez. VII n. 12605 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di omessa dichiarazione, il legale rappresentante di un ente che non ne abbia l’effettiva gestione non risponde ex art. 40, comma secondo, cod. pen. per violazione dei doveri di vigilanza e controllo derivanti dalla carica rivestita. Egli assume invece la posizione di autore principale della condotta, in quanto direttamente obbligato ex lege a presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di soggetti diversi dalle persone fisiche. Tali dichiarazioni devono essere da lui sottoscritte e, solo in sua assenza, da chi abbia l’amministrazione, anche di fatto. Il ricorso che ometta di contrastare una parte della motivazione, di per sé idonea a sostenere la decisione, è inammissibile.
Il Fatto
La vicenda riguarda un imputato condannato, quale legale rappresentante di una società, per reati in materia di imposte sui redditi, tra cui la omessa dichiarazione. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 23.05.2024, aveva confermato la condanna. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, di essere stato mero titolare formale della compilazione societaria, essendo la gestione riconducibile a un diverso amministratore di fatto.
La questione approda così davanti alla Corte di Cassazione, investita della censura con cui il ricorrente contesta la ritenuta responsabilità per il reato di omessa dichiarazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII muove dalla premessa che nessuna specifica censura è stata proposta per il reato di cui all’art. 4 del Dlgs. 74/2000, riferito alla presentazione della dichiarazione contestata. La doglianza involge piuttosto il distinto reato omissivo di cui all’art. 5 del Dlgs. 74/2000.
Su tale profilo la Corte richiama il principio, idoneo a supportare ulteriormente la decisione, secondo cui in tema di omessa dichiarazione il legale rappresentante dell’ente che non ne abbia l’effettiva gestione non risponde ex art. 40, comma secondo, cod. pen. per i doveri di vigilanza e controllo derivanti dalla carica. Egli è invece autore principale della condotta, perché direttamente obbligato ex lege alla presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di soggetti diversi dalle persone fisiche. Tali dichiarazioni devono essere sottoscritte dal rappresentante e, solo in sua assenza, da chi abbia l’amministrazione, anche di fatto. Il Collegio richiama sul punto Sez. 3 n. 20050 del 16.03.2022.
La Corte rileva poi che il ricorso trascura una parte del giudizio di condanna. La sentenza di merito ha infatti evidenziato che l’imputato non era risultato mero titolare formale della società, essendo intestatario di conti correnti societari su cui si effettuavano plurime movimentazioni bancarie e soggetto con cui, esclusivamente, i soggetti sentiti avevano riferito di avere avuto rapporti. Solo in via aggiuntiva i giudici di appello avevano ribadito la responsabilità dell’imputato anche a voler ammettere una non dimostrata presenza di un diverso amministratore di fatto.
Il ricorrente omette di contrastare le prime motivazioni così sintetizzate, incentrando la censura sul secondo aspetto. Trascura così una parte della motivazione di per sé idonea a sostenere la decisione. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Nota della Redazione
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