Sospensione della custodia cautelare per complessità del dibattimento e operatività erga omnes (Cass. pen. Sez. 1 n. 8279 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di particolare complessità del dibattimento che, ai sensi dell’art. 304, comma 2, cod. proc. pen., legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare ha carattere prognostico e deve essere formulato con criteri adeguatamente motivati, con riguardo all’attività da compiere nel corso della celebrazione del dibattimento, non alla mera attività di studio degli atti. Detta causa di sospensione ha natura obiettiva e unitaria: nei procedimenti cumulativi opera anche nei confronti del coimputato che non abbia aderito alla richiesta di rinvio o non abbia opposto, essendo escluso il riconoscimento di posizioni individuali differenziate, salva la richiesta di separazione dei processi ai sensi del quinto comma dell’art. 304 cod. proc. pen. Il relativo accertamento fattuale è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.
Il Fatto
La Corte d’assise di Roma aveva disposto la sospensione dei termini di custodia cautelare nei confronti degli imputati, tra cui il ricorrente, in un procedimento ritenuto particolarmente complesso per la presenza di un reato di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen..
L’imputato proponeva appello, ex artt. 304, commi 2 e 3, e 310 cod. proc. pen., avverso l’ordinanza, ma il Tribunale di Roma, in funzione di giudice d’appello, la confermava. Il provvedimento veniva quindi impugnato per cassazione dall’imputato, la cui difesa aveva già rassegnato le proprie conclusioni, lamentando che la sospensione fosse intervenuta a istruttoria dibattimentale ormai terminata e che la situazione di complessità fosse solo astrattamente ipotizzabile.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure relative all’errata applicazione dell’art. 304, comma 2, cod. proc. pen. Ha ribadito che il giudizio di particolare complessità ha natura prognostica e può fondarsi su elementi quali l’elevato numero di imputati, la tipologia e la gravità delle imputazioni e il numero di questioni sollevate, in quanto incidono sui tempi della discussione e sulle attività da compiere nel corso del processo, indipendentemente da un provvedimento di rinnovazione dell’istruttoria.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il Tribunale si fosse attenuto a tali principi, valorizzando correttamente elementi espressivi di una valutazione ex ante dell’attività ancora da svolgere, come le ulteriori porzioni di discussione, la possibile introduzione di nuove fonti di prova e l’eventuale necessità di una riapertura del contraddittorio. Ha inoltre escluso che la sospensione fosse fondata sulla concessione di un termine a difesa, bensì sulla richiesta di frazionare la discussione e di essere rimessi nei termini per produzioni e richieste istruttorie.
Quanto alla posizione del ricorrente, la Corte ha affermato che la causa di sospensione, basandosi sul dato oggettivo della complessità del dibattimento, opera per tutti i coimputati. Ha richiamato il principio per cui, nei procedimenti cumulativi, la sospensione per particolare complessità opera anche nei confronti del coimputato al quale siano contestati reati non compresi nell’elenco dell’art. 407 cod. proc. pen. e che la “non opposizione” alla richiesta di sospensione ne implica l’accettazione, salva la facoltà di chiedere la separazione dei processi.
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Nota della Redazione
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