Omessa distrazione spese: correzione ex art. 391-bis cod. proc. civ. (Cass. civ. Sez. I n. 18083 del 01.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese legali proposta dal difensore, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione è applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione. Essa assicura il miglior rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e consente al difensore distrattario di ottenere più rapidamente un titolo esecutivo. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione.

Il Fatto

Il difensore di una parte, già controricorrente in un giudizio di legittimità definito con ordinanza della Corte di cassazione, ha proposto istanza di correzione di errore materiale ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. L’istanza è stata iscritta a ruolo d’ufficio a cura del Presidente della sezione.

Il ricorrente nel procedimento di correzione ha chiesto che il dispositivo della precedente ordinanza fosse integrato con la distrazione delle spese processuali in favore del difensore, che nel giudizio di legittimità aveva formulato richiesta in tal senso dichiarandosi antistatario. In prossimità dell’adunanza camerale è stata depositata una memoria illustrativa che, però, investiva il merito dell’originario ricorso, estranea all’oggetto del procedimento.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva in via pregiudiziale che l’ordinanza della cui correzione si discute ha già definito il giudizio di legittimità, rigettando il ricorso proposto avverso la sentenza di appello, divenuta così definitiva. La memoria depositata dalla controricorrente contiene argomentazioni volte a ottenere la cassazione di quella sentenza e si rivela quindi del tutto estranea all’oggetto dell’odierno procedimento, limitato alla richiesta di correzione materiale.

Nel merito, dagli atti del fascicolo risulta che il difensore aveva chiesto la distrazione ex art. 93 cod. proc. civ., in suo favore, delle spese legali, dichiarandosi antistatario. La Corte afferma che, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione proposta dal difensore, il rimedio esperibile — in assenza di un’espressa indicazione legislativa — è il procedimento di correzione degli errori materiali, non gli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta qualificarsi come domanda autonoma.

Il Collegio sottolinea che la procedura di correzione è in linea con l’art. 93, comma 2, cod. proc. civ., che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore. Tale rimedio assicura il miglior rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche alle pronunce della Cassazione. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 16037 del 2010 e le successive Cass. n. 293 del 2011, Cass. n. 8578 del 2014 e Cass. n. 5082 del 2024.

Quanto alla notifica dell’istanza, il Collegio ritiene di aderire al più recente indirizzo espresso da Cass. n. 15302 del 2023, alla cui motivazione fa rinvio ex art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ., escludendo la necessità di notificare l’istanza alla parte difesa dal difensore istante nel procedimento originario. L’istanza è pertanto accolta e si dispone la correzione nei termini del dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *