Equa riparazione, rimedi preventivi inapplicabili ai processi già eccedenti al 31.10.2016 (Cass. civ. Sez. II n. 422 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, la disposizione transitoria di cui all’art. 6, comma 2-bis, legge n. 89 del 2001 esclude che la domanda possa essere dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 2, comma 1, legge n. 89 del 2001 per mancato esperimento dei rimedi preventivi di cui all’art. 1-ter, comma 1, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, quando alla data del 31 ottobre 2016 la violazione della ragionevole durata risulti già consumata. Il giudice che abbia omesso qualsiasi accertamento sulla situazione contemplata dalla norma transitoria applica erroneamente l’art. 2, comma 1, e il vizio denunciato è di diritto, non di fatto, con la conseguenza che il rimedio è la cassazione e non la revocazione. Il ricorso per cassazione è pertanto ammissibile e fondato.
Il Fatto
La ricorrente chiedeva alla Corte d’appello di Messina l’equa riparazione per la durata non ragionevole di un giudizio civile di risarcimento danni, promosso nel 2008 e definito con sentenza pubblicata nel 2020. Costituitasi nel processo presupposto dopo la morte del genitore, agiva anche quale erede.
Il giudice designato respingeva la domanda, escludendo che dal momento della costituzione il processo avesse superato il limite di durata. In opposizione, la Corte d’appello dichiarava inammissibile la domanda per mancato esperimento del rimedio preventivo dell’istanza di decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281-sexies cod. proc. civ., che avrebbe potuto essere formulata all’udienza di precisazione delle conclusioni. Proponeva allora ricorso per cassazione la ricorrente; il Ministero della Giustizia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il ricorso, ritenendo manifestamente fondato l’unico motivo. Il fulcro della decisione è la corretta lettura della disciplina transitoria introdotta dalla legge n. 208 del 2015, che ha inserito i rimedi preventivi e la relativa sanzione di inammissibilità.
La norma richiamata dall’art. 6, comma 2-bis chiarisce che l’art. 2, comma 1 — che sancisce l’inammissibilità della domanda proposta da chi non ha esperito i rimedi interni di cui all’art. 1-ter — non si applica ai giudizi rispetto ai quali, alla data del 31 ottobre 2016, la violazione della ragionevole durata risultava già consumata.
Nel caso concreto, essendo il giudizio presupposto introdotto il 21 ottobre 2008, il termine di ragionevole durata era già superato alla data indicata dalla norma transitoria. Ne deriva che la sanzione di inammissibilità non poteva essere applicata e che il decreto impugnato, dichiarando l’inammissibilità, ha violato la disposizione transitoria.
La Corte respinge anche l’eccezione del Ministero controricorrente, secondo cui, trattandosi di errore di fatto, il decreto avrebbe dovuto essere impugnato con revocazione. L’argomento non è valido perché il giudice a quo non aveva compiuto alcun accertamento sulla situazione contemplata dall’art. 6, comma 2-bis. L’errore è quindi di diritto, per erronea applicazione dell’art. 2, comma 1. Il ricorso è accolto, con cassazione del decreto e rinvio alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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