Omessa indicazione del termine d’impugnazione e remissione in termini nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 10702 del 19.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, l’omessa indicazione, nell’atto impositivo, del termine per impugnare e dell’autorità competente non determina l’invalidità dell’atto, né esclude la decorrenza del termine di sessanta giorni previsto a pena di decadenza dall’art. 21 d. Lgs. n. 546 del 1992. Tale omissione può rilevare sul piano processuale come causa di scusabilità dell’errore, giustificando la rimessione in termini ai sensi dell’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., purché la parte abbia proposto istanza tempestiva e abbia dimostrato che la decadenza sia derivata da causa ad essa non imputabile, di carattere assoluto. La verifica va condotta caso per caso, dovendosi escludere la remissione quando l’avvertimento, sia pure mediante rinvio ad altri atti, sia stato comunque percepibile dal contribuente.
Il Fatto
Il contribuente impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale svariati avvisi di intimazione di pagamento, notificati tra il febbraio e l’aprile 2015, per un ammontare complessivo di euro 770.810,32 tra tributi, interessi e sanzioni. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso. Il concessionario per la riscossione proponeva appello; il contribuente spiegava appello incidentale, qualificato come tale dal giudice del gravame.
La Commissione Tributaria Regionale, previa riunione degli appelli, accoglieva l’impugnazione principale e rigettava quella incidentale, dichiarando la tardività del ricorso introduttivo. Il contribuente ricorreva quindi per cassazione con quattro motivi, deducendo anche la mancanza delle prescrizioni sui termini e sull’autorità competente nelle intimazioni.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso e affronta, tra l’altro, il motivo relativo all’omessa indicazione del termine per impugnare. I giudici di legittimità richiamano la giurisprudenza costante secondo cui l’atto impositivo privo del termine e dell’indicazione della commissione competente non è invalido, trattandosi di omissione sprovvista di sanzione ai sensi dell’art. 19 d. Lgs. n. 546 del 1992.
Il termine di impugnazione è per sua natura perentorio: la sua scadenza determina la definitività dell’atto e l’esaurimento del rapporto sostanziale. Il decorso non è escluso dall’assenza dell’avvertenza, perché dipende dalla legge, della quale il destinatario non è scusato se non conosce, in forza del principio ignorantia legis non excusat.
La Corte esamina poi l’istituto della rimessione in termini, oggi disciplinato dall’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., applicabile al processo tributario sia per le decadenze interne sia per quelle correlate alle facoltà esterne, come l’impugnazione dei provvedimenti sostanziali. L’istituto presuppone una istanza tempestiva della parte, da intendersi come immediatezza della reazione al palesarsi della necessità dell’attività ormai preclusa, e la dimostrazione che la decadenza sia derivata da causa non imputabile alla parte o al difensore, riferibile a un evento di carattere assoluto e non a una mera difficoltà.
Nel caso concreto difetta anzitutto il requisito di tempestività: l’istanza di rimessione in termini era stata formulata solo in sede di appello incidentale. Manca inoltre il secondo profilo, perché nelle intimazioni era comunque presente un rimando, quanto alle modalità e ai termini per ricorrere, a quanto previsto nelle singole cartelle.
La Corte sottolinea che ogni situazione va esaminata caso per caso. Nella specie, sia pure con rinvio, gli avvertimenti risultavano formulati e consentivano al contribuente di percepire l’esistenza di un termine per impugnare, che era suo onere verificare e rispettare. Non sussiste quindi alcuna situazione di assoluta impossibilità. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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