Opposizione all’esecuzione: thema decidendum limitato ai motivi dell’atto introduttivo (Cass. civ. Sez. III n. 10708 del 19.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle opposizioni esecutive vige rigorosamente il principio della domanda: il thema decidendum è circoscritto ai motivi dedotti con l’atto introduttivo della fase davanti al giudice dell’esecuzione, e non può essere ampliato in fasi successive con ragioni di contestazione ulteriori. La contestazione del difetto di titolarità del diritto a procedere in executivis costituisce mera difesa, rilevabile anche d’ufficio, ma la sua proponibilità resta subordinata alle preclusioni proprie del tipo di giudizio in cui è esercitata. Ne consegue che l’opponente, cui spetta la veste sostanziale e processuale di attore, non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l’opposizione per motivi diversi da quelli espressi nel ricorso introduttivo.

Il Fatto

Una società ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello ha respinto il gravame contro il provvedimento di primo grado, che aveva rigettato l’opposizione all’esecuzione proposta avverso il rilascio di alcuni terreni. L’esecuzione era stata avviata in forza di un titolo esecutivo giudiziale conseguito contro la dante causa dell’opponente, all’esito di un giudizio culminato nella risoluzione di un contratto di leasing.

L’opponente aveva eccepito la carenza di legittimazione dell’esecutante e l’opponibilità di un contratto di locazione. Il primo giudice dichiarò inammissibili i motivi non proposti in sede cautelare, in ragione della natura bifasica del giudizio. La Corte d’appello confermò, ravvisando un ampliamento del thema decidendum rispetto all’atto introduttivo della fase cautelare.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione se, nell’opposizione all’esecuzione, il giudice debba accertare d’ufficio il difetto di titolarità del diritto azionato anche quando il motivo non sia stato dedotto nella fase introduttiva. La ricorrente invocava il principio secondo cui l’accertamento dell’idoneità del titolo a legittimare l’azione esecutiva si pone come preliminare, anche se i motivi non investano direttamente la questione.

La Corte non nega tale principio, ma lo coordina con l’altro secondo cui non è consentito proporre, nelle opposizioni esecutive, ragioni ulteriori rispetto all’originario ricorso. L’opponente ha veste sostanziale e processuale di attore: le eccezioni sollevate costituiscono causa petendi della domanda e ne sono soggette al regime.

Il Collegio richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 28387 del 2020 e n. 25478 del 2021, nonché la Sez. III n. 15376 del 2022, per affermare che la regola di distribuzione degli oneri probatori va coordinata col principio della domanda. L’opposizione è giudizio a natura eterodeterminata, il cui oggetto è delimitato dai motivi dell’atto introduttivo.

La Corte valorizza la Sez. 6-3 n. 1328 del 2011: l’opposizione tende all’accertamento dell’inesistenza del diritto di procedere per quella ragione, sulla base dei fatti dedotti dall’opponente. L’atto introduttivo traccia in modo vincolante i confini del contendere, sicché è inammissibile la domanda nuova proposta per la prima volta in fase di trattazione.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo dichiara inammissibile, perché ripropone considerazioni di merito senza confutare la ratio decidendi in rito, basata sul difetto di specificità del motivo di gravame. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e obbligo del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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