Omessa pronuncia sull’actio negatoria: necessaria la decisione su tutti i convenuti (Cass. civ. Sez. II n. 1754 del 24.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il vizio di omessa pronuncia, ex art. 112 cod. proc. civ., la sentenza di appello che, dopo aver riconosciuto la proprietà esclusiva di un fondo in capo agli attori, non decida l’actio negatoria servitutis dagli stessi proposta, per far cessare il passaggio esercitato su tale fondo da uno dei convenuti, il quale non abbia avanzato alcuna riconvenzionale di usucapione della servitù. La decisione implicita sull’actio negatoria può desumersi solo nei confronti dei soggetti la cui posizione sia stata effettivamente esaminata: l’accertamento dell’uso comune di altri beni o l’accoglimento dell’usucapione in favore di un diverso convenuto non assorbono il dovere del giudice di pronunciarsi sulle domande riferite ai restanti. Il vizio si ripercuote anche sulla regolamentazione delle spese, che segue la soccombenza effettiva e va rideterminata in sede di rinvio.

Il Fatto

Il dante causa dei ricorrenti, qualificandosi proprietario esclusivo di un’area facente parte di una corte storica, aveva convenuto in giudizio i titolari dei fondi confinanti e latistanti, lamentando che costoro esercitavano il passaggio pedonale e carrabile su particelle di sua proprietà senza alcun titolo. Esperiva quindi l’actio negatoria servitutis per due distinte porzioni, chiedendone la cessazione dei transiti.

Nel giudizio si costituivano diversi convenuti. Una convenuta eccepiva che le particelle facevano parte di un’originaria aia comune e ne invocava l’usucapione; altri convenuti proponevano domanda riconvenzionale di costituzione coattiva della servitù di passaggio per l’asserita interclusione del proprio fabbricato. Il Tribunale rigettava in parte l’actio negatoria e respingeva la riconvenzionale di usucapione. La Corte d’Appello, in secondo grado, respingeva l’appello principale, accoglieva parzialmente l’appello incidentale della convenuta accertando l’usucapione su una porzione del fondo, e assorbiva le ulteriori domande.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto i motivi relativi alla pretesa extrapetizione: gli accertamenti sull’uso comune delle aree latistanti, ossia l’aia già individuata nel vecchio catasto, erano stati oggetto di domande riconvenzionali ritualmente proposte e riproposte. I ricorrenti contestavano che tale accertamento avvantaggiasse anche altri convenuti, ma la Corte osserva che il singolo comproprietario può agire a tutela della cosa comune senza il consenso degli altri, senza che si configuri litisconsorzio necessario, neppure quando la controparte invochi la proprietà esclusiva. I primi due motivi sono quindi infondati.

Quanto alle particelle indicate come comuni e mai contestate dagli attori, la sentenza ha piuttosto rilevato il difetto di interesse ad impugnare, non potendo l’interesse consistere in una più corretta soluzione di una questione giuridica priva di riflessi pratici sulla decisione. La Corte ribadisce che, dopo la riforma del art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., la motivazione insufficiente o incompleta non è più censurabile nei termini dedotti.

I motivi terzo e quarto, relativi all’assorbimento della riconvenzionale di costituzione coattiva della servitù, sono dichiarati inammissibili: non censurano la ratio dell’assorbimento, individuata nel riconosciuto uso comune che garantisce l’accessibilità a tutti i fabbricati latistanti, e mirano in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità.

Il quinto motivo è invece fondato. La Corte d’Appello, pur avendo accertato l’uso comune di una particella e l’usucapione della servitù su una porzione di un’altra in favore della convenuta, ha omesso di pronunciarsi sull’actio negatoria servitutis esercitata nei confronti degli altri due convenuti, che, a differenza della prima, non avevano avanzato alcuna riconvenzionale di usucapione. Poiché il fondo era stato riconosciuto di proprietà esclusiva degli attori e non ricompreso nell’aia comune, la domanda diretta a far cessare il passaggio su di esso andava decisa; nessuna motivazione giustificativa risulta sul punto.

L’accoglimento del quinto motivo determina l’assorbimento del sesto, relativo alla soccombenza e alle spese: il giudice di rinvio dovrà provvedere alla loro regolazione secondo l’esito finale della lite. Il settimo motivo, volto a contestare l’accoglimento dell’usucapione mediante documenti e testimonianze, è inammissibile: sollecita una rivalutazione di merito, mentre la violazione dell’onere probatorio è invocabile solo ove esso sia stato posto a carico di parte diversa, non per lamentare la cattiva valutazione delle risultanze istruttorie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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