La revocazione della sentenza di cassazione non sana l’errore di giudizio (Cass. civ. Sez. 2 n. 17730 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l’errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto la cui verità sia incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti del giudizio di legittimità. Esso non può concernere l’attività interpretativa e valutativa, deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e deve essere decisivo. Il combinato disposto dell’art. 391-bis e dell’art. 395, n. 4, c.p.c. non prevede come causa di revocazione né l’errore di diritto, sostanziale o processuale, né l’errore di giudizio o di valutazione, sicché è inammissibile il ricorso che prospetti una soluzione giuridica diversa da quella adottata.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una lite ereditaria tra due fratelli relativa allo scioglimento della comunione su un appartamento. Dopo la sentenza di primo grado e la conferma in appello, il soccombente aveva proposto ricorso per cassazione, lamentando tra l’altro il mancato riconoscimento dell’avvenuta usucapione del bene. La Corte di cassazione rigettava il ricorso.
Avverso l’ordinanza di rigetto, la parte proponeva ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., deducendo un «reiterato travisamento dei fatti» con riferimento al possesso delle chiavi, alla locazione dell’immobile e alla presunta interversione del possesso. Il controricorrente resisteva, contestando l’ammissibilità del rimedio esperito.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel decidere il ricorso per revocazione, ha enunciato i principi che governano il rimedio. Premesso che, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., l’errore di fatto rilevante è solo quello che consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa, ha chiarito che tale errore non può mai riguardare l’attività interpretativa e valutativa delle risultanze processuali.
Nel caso concreto, la Corte ha rilevato che l’ordinanza impugnata per revocazione non aveva affatto omesso di considerare le circostanze dedotte dal ricorrente, ma le aveva valutate come inidonee a configurare quel possesso esclusivo necessario per l’usucapione, richiamando precedenti di legittimità che non richiedono un’interversio possessionis. Tale attività, ancorché non condivisa dalla parte, costituisce espressione del potere valutativo del giudice.
La Corte ha quindi precisato che le ulteriori censure mosse in sede di revocazione – quali i pretesi errori logici, il mancato esame di singole argomentazioni, l’aver citato sentenze «a sproposito» o la denunciata motivazione apparente – integrano gli estremi di un’attività interpretativa e valutativa, non riconducibile al perimetro dell’art. 391-bis c.p.c.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e disponendo la distrazione in favore del difensore antistatario della controparte. Ha inoltre dichiarato inammissibile l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva, non ricorrendo l’eventualità di ius superveniens.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 391-bis c.p.c. – Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione
- Art. 395 c.p.c. – Casi di revocazione