Correzione di errore materiale per omessa distrazione delle spese nel giudizio di legittimità (Cass. civ. Sez. 2 n. 10511 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa adozione del provvedimento di distrazione delle spese, richiesto dal difensore dichiaratosi antistatario, costituisce errore materiale della sentenza o dell’ordinanza emendabile con il procedimento di correzione disciplinato dall’art. 391-bis cod. proc. civ. La richiesta di distrazione, se correttamente avanzata negli atti difensivi, impone al giudice di pronunciarsi; l’eventuale omissione in dispositivo non può considerarsi una scelta implicita di rigetto, ma una svista materiale, correggibile su istanza di parte.
Il Fatto
Un avvocato, difensore di una società rimasta vittoriosa nel giudizio di legittimità, aveva avanzato richiesta di distrazione delle spese dichiarandosi antistatario. Nonostante la richiesta fosse stata correttamente formulata nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. e reiterata in prossimità dell’udienza, l’ordinanza di rigetto del ricorso aveva condannato i ricorrenti al pagamento delle spese in favore della parte assistita, senza disporre la distrazione in favore del difensore.
Il professionista ha quindi depositato istanza di correzione di errore materiale ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., chiedendo che il dispositivo fosse integrato con la distrazione delle spese in suo favore.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto l’istanza, richiamando il principio già affermato dalle Sezioni Unite n. 16037 del 2010, secondo cui l’omessa adozione del provvedimento di distrazione delle spese è emendabile con la procedura di correzione di errore materiale. Tale principio trova applicazione anche quando la richiesta di distrazione sia stata avanzata ma il giudice abbia omesso di pronunciarsi.
La Corte ha rilevato che l’ordinanza impugnata era effettivamente affetta da errore materiale: la richiesta di distrazione era stata correttamente formulata nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. e ritualmente reiterata nella memoria depositata in prossimità dell’udienza. L’omissione in dispositivo non poteva pertanto essere interpretata come rigetto implicito dell’istanza, ma andava qualificata come mera svista materiale.
La Corte ha quindi disposto la correzione dell’ordinanza n. 30450/2025, aggiungendo al dispositivo la locuzione “con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta”. Ha inoltre ordinato che la presente ordinanza sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale del provvedimento corretto, secondo la previsione dell’art. 391-bis cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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