Omessa pronuncia sulle sanzioni tributarie e vizio di motivazione della sentenza d’appello (Cass. civ. Sez. V n. 3236 del 09.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la sentenza di appello che non offra alcuna motivazione sulle specifiche contestazioni relative alle sanzioni amministrative irrogate con gli avvisi di accertamento è affetta da nullità per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non potendosi desumere il rigetto implicito delle relative doglianze dal mero rigetto complessivo dell’appello incidentale. È parimenti viziata la sentenza che applichi una sanzione amministrativa unica assumendo come base quella correlata all’anno della prima violazione, in contrasto con il d.lgs. n. 472/1997. L’onere di impugnazione specifica in appello, ex art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, è assolto anche quando l’amministrazione ribadisca le ragioni già poste a sostegno della legittimità del proprio operato, ove il dissenso investa la decisione nella sua interezza.
Il Fatto
Un ente locale ha notificato a una società contribuente, per i periodi d’imposta 2009, 2010 e 2011, avvisi di accertamento con cui ha contestato una maggiore imposta in ragione della diversa stima del valore di alcune aree edificabili. La società ha presentato istanza di accertamento con adesione, rimasta priva di effettiva definizione, e ha poi impugnato gli atti davanti alla Commissione tributaria provinciale.
Il giudice di primo grado ha accolto parzialmente le censure di difetto di motivazione e di difetto di istruttoria, rideterminando i valori imponibili. L’ente ha proposto appello e la Commissione tributaria regionale lo ha accolto, respingendo l’appello incidentale della società e confermando la legittimità degli avvisi. La contribuente ha quindi adito la Cassazione con sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto le eccezioni di inammissibilità sollevate dall’amministrazione, ritenendole infondate: il ricorso è adeguatamente formulato e le censure sono correttamente incanalate nei motivi dell’art. 360 cod. proc. civ..
Il primo motivo, relativo al difetto di specificità dei motivi di appello, è respinto. La Corte richiama il principio secondo cui l’onere di impugnazione specifica ex art. 53 del d.lgs. n. 546/1992 è assolto anche quando l’ente si limiti a riproporre le argomentazioni già svolte a sostegno del proprio operato, qualora il dissenso investa la decisione nella sua interezza (Cass. n. 1030 del 10.01.2024).
Il secondo motivo, sulla violazione del principio di non contestazione, è respinto per un triplice ordine di ragioni: non è predicabile la non contestazione a carico di chi non si è costituito in primo grado (Cass. n. 16800/2018; Cass. n. 14372/2023); nel processo tributario non occorre contestazione ulteriore rispetto a quella dell’avviso di accertamento (Cass. n. 19806/2019); la mancata specifica presa di posizione dell’ufficio non equivale ad ammissione dei fatti (Cass. n. 7127/2019). L’accertamento con adesione, strumento transattivo volto a ridurre il contenzioso, non produce gli effetti invocati, tanto più se non ha sortito esito (Cass. n. 30584/2024).
Il terzo motivo, per omesso esame di fatto decisivo, è rigettato: la sentenza impugnata ha effettivamente argomentato sulla validità dei criteri di stima e, a fronte dell’apprezzamento di fatto, il giudice non deve dar conto di tutti gli elementi esaminati (Cass. n. 5102 del 26.02.2024). Il quarto motivo, sulla ripartizione dell’onere probatorio, è infondato: i valori OMI hanno costituito solo un parametro di conferma, mentre il valore è stato determinato con il metodo analitico di trasformazione, già ritenuto legittimo (Cass. n. 27057/2024). Il quinto motivo, sul difetto di motivazione ex art. 7 della legge n. 212/2000, è inammissibile perché richiede una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 10510 del 18.04.2024).
I motivi sesto e settimo, trattati congiuntamente, sono fondati. La sentenza impugnata non ha offerto alcuna motivazione sulle contestazioni relative alle sanzioni amministrative e all’applicazione di una sanzione unica parametrata all’anno della prima violazione. Né il rigetto implicito può ricavarsi dal rigetto complessivo dell’appello incidentale. Il ricorso è quindi accolto sui motivi sesto e settimo, con cassazione della sentenza nei profili accolti e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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