Notifica PEC e difesa ADER: legittimo il patrocinio del libero foro (Cass. civ. Sez. V n. 3234 del 09.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione telematica, l’atto inviato a mezzo PEC non necessita di attestazione di conformità, poiché le copie per immagine su supporto informatico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali se la conformità non è espressamente disconosciuta. La violazione delle specifiche tecniche del sistema informatico non comporta l’invalidità della notificazione ove non risulti leso il diritto di difesa, trattandosi di mera irregolarità sanabile per il raggiungimento dello scopo. Per la rappresentanza in giudizio, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione può avvalersi di avvocati del libero foro senza alcuna formalità quando la convenzione non riservi all’Avvocatura dello Stato la difesa; la delibera motivata ex art. 43, quarto comma, r.d. n. 1611/1933 è necessaria solo se l’ente intende non avvalersi dell’Avvocatura nei giudizi a questa riservati su base convenzionale.
Il Fatto
Una società contribuente impugnava l’intimazione di pagamento con cui l’agente della riscossione recuperava oltre un milione e seicentomila euro, in relazione a cartelle già notificate per omissione di IRPEF, IRPEG, IVA e altre imposte. Il giudice di primo grado respingeva il ricorso; la Commissione tributaria regionale lo accoglieva solo parzialmente, in relazione alla carente indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Per il resto l’appello era respinto. Il giudice di secondo grado, richiamando le Sezioni Unite n. 7665 del 2016, affermava che dall’irritualità della notifica via PEC non deriva la nullità ove la consegna abbia prodotto la conoscenza dell’atto. Riteneva inoltre legittima la costituzione dell’agente della riscossione mediante avvocato del libero foro. La società ricorreva in Cassazione con cinque motivi; l’ente rimaneva intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui si contesta la rappresentanza in giudizio dell’agente della riscossione tramite avvocato del libero foro. Il motivo è infondato. Le Sezioni Unite n. 30008 del 2019 hanno enunciato il principio per cui l’ente si avvale dell’Avvocatura dello Stato nei casi ad essa riservati dalla convenzione, potendo evitarla solo in ipotesi di conflitto, alle condizioni dell’art. 43, quarto comma, r.d. n. 1611/1933, o in caso di indisponibilità dell’Avvocatura.
La norma di interpretazione autentica dell’art. 4-novies del d.l. n. 34 del 2019 chiarisce, con validità ex tunc, che la delibera motivata è necessaria solo quando l’ente non intende avvalersi dell’Avvocatura nei giudizi a questa riservati su base convenzionale. Il tenore della disposizione esclude l’organicità e l’esclusività del patrocinio erariale, per la chiara alternatività tra le due facoltà. Il richiamo all’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 non esclude l’applicazione delle nuove disposizioni sulla difesa tecnica. Nel caso concreto, dunque, l’ente ben poteva costituirsi con avvocato del libero foro.
In applicazione del principio della ragione più liquida, la Corte esamina poi il terzo motivo, relativo alla notifica dell’intimazione via PEC. Il motivo è infondato. Ai fini della riferibilità al mittente, l’atto inviato a mezzo PEC non necessita di attestazione di conformità, giacché l’art. 22, comma 3, d.lgs. n. 82/2005 attribuisce alle copie per immagine la stessa efficacia probatoria degli originali se la conformità non è espressamente disconosciuta. La violazione di specifiche tecniche comporta al più una mera irregolarità sanabile per il raggiungimento dello scopo, non essendo allegata alcuna lesione del diritto di difesa.
Il secondo motivo resta assorbito dal rigetto del terzo. La Corte ribadisce che, in tema di contenzioso tributario, ogni eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo è preclusa, secondo il principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo.
Il quarto motivo è infondato. L’onere di allegazione ex art. 7 della l. n. 212/2000 è limitato ai documenti non conosciuti dal contribuente. L’avviso di intimazione, disciplinato dall’art. 50 del d.P.R. n. 602/1973, è atto vincolato, redatto secondo modello ministeriale, non annullabile per insufficienza di motivazione. Il contribuente, avendo impugnato l’intimazione contestando le pretese impositive, ha dimostrato di conoscere l’atto pregresso. Il quinto motivo, infine, è inammissibile, non potendosi contestare la sufficienza motivazionale oltre il minimo costituzionale, e la questione sull’aggio è superata dalla Corte cost. n. 120 del 2021.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.