Omessa valutazione dell’abilitazione specifica nel concorso scuola (TAR Lazio n. 14640 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata valutazione, da parte dell’Amministrazione, di un titolo di abilitazione specifica allegato dal candidato in sede di partecipazione a procedura concorsuale, ove non contestato nella sua sussistenza, integra un vizio dei provvedimenti di approvazione della graduatoria per carente istruttoria e carente motivazione. Ne consegue l’obbligo per l’Amministrazione di rivalutare integralmente i titoli del ricorrente, tenendo conto delle sue deduzioni, e di determinarsi ex novo. La domanda risarcitoria, proposta in via subordinata, resta assorbita dall’accoglimento della domanda principale e dalla tutela interinale eventualmente concessa.
Il Fatto
Una docente partecipava alle procedure concorsuali per il reclutamento del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria, indette con i decreti dipartimentali n. 2575 e n. 2576 del 2023. Con decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale, pubblicato nel luglio 2025, venivano approvati ed integrati gli elenchi dei candidati risultati idonei ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 45 del 2025.
La ricorrente, non inclusa tra i candidati utilmente collocati, impugnava il decreto e la graduatoria, deducendo la mancata o errata valutazione dei titoli di accesso. In particolare, lamentava l’omessa attribuzione del punteggio per il titolo di “abilitazione specifica”, conseguito mediante la laurea quinquennale in scienze della formazione primaria ex D.M. 249/2010, e chiedeva l’annullamento degli atti e, in via subordinata, il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che l’Amministrazione aveva omesso di valutare il titolo di abilitazione specifica vantato dalla ricorrente. Tale circostanza, alla luce delle previsioni dell’allegato B al D.M. n. 206/2023, in particolare del punto A.1.2, e dell’avvenuta allegazione del titolo in questione, non contestata dall’Amministrazione, configura un vizio dei provvedimenti impugnati sotto il profilo della carente istruttoria e della carente motivazione.
La decisione si fonda sul rilievo che la valutazione dei titoli costituisce fase essenziale del procedimento concorsuale e deve essere condotta garantendo l’imparzialità e la completezza dell’istruttoria. L’omissione di un titolo rilevante, non smentita nella sua esistenza, determina un difetto di motivazione del provvedimento finale di approvazione della graduatoria.
In conseguenza dell’accoglimento, il Collegio ha disposto che l’Amministrazione debba rivalutare i titoli della ricorrente, tenendo conto delle sue deduzioni, e determinarsi ex novo. La domanda risarcitoria, formulata in via subordinata, è stata dichiarata assorbita, atteso l’accoglimento del ricorso e la tutela interinale già concessa.
Le spese di lite sono state compensate, in considerazione della novità e peculiarità dei concorsi scuola connessi al PNRR, e la sentenza è stata dichiarata eseguibile dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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