Confini comunali e trasferimento di sede farmaceutica: legittimo il provvedimento regionale (TAR Campania n. 3640 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione dei confini tra due Comuni, adottata dalla Provincia e confermata dal giudice amministrativo, fa stato nel giudizio avente ad oggetto il trasferimento di una sede farmaceutica, poiché risolve in via definitiva la questione dell’appartenenza territoriale della strada su cui insistono i locali. Una volta acclarata la collocazione della strada nel Comune di titolarità della sede, il provvedimento regionale di autorizzazione al trasferimento non lede la pianta organica delle farmacie, che resta invariata. La nota del Corpo di Polizia Municipale con cui si trasmettono gli uffici competenti le assegnazioni dei numeri civici ha natura endoprocedimentale, è priva di autonoma lesività e va dichiarata inammissibile se impugnata autonomamente. Il rigetto della domanda impugnatoria travolge la connessa domanda risarcitoria.
Il Fatto
Alcune farmacie, la maggior parte delle quali titolari di sedi nel Comune di Caserta e una sola in quello di Casagiove, hanno impugnato il decreto dirigenziale regionale con cui era stato autorizzato il trasferimento di locali di una sede farmaceutica di Casagiove. I ricorrenti hanno dedotto che i locali prescelti si trovassero su una strada del Comune di Caserta e non di Casagiove, contestando la denominazione della via e la riconducibilità della stessa alla zona della sede n. 1.
Dopo la proposizione di un ricorso per motivi aggiunti, volto a impugnare l’atto comunale di assegnazione della numerazione civica, la causa è stata rinviata più volte in attesa della definizione di un contenzioso presupposto sui confini tra i due Comuni.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge l’istanza di rinvio proposta dal Comune di Caserta, ritenendo la causa matura per la decisione, e passa all’esame nel merito, potendo prescindere dalle eccezioni di inammissibilità del ricorso introduttivo per infondatezza dello stesso.
Il nucleo della controversia ruota attorno alla titolarità territoriale della strada. Su questo punto il Collegio richiama la sentenza n. 5681 del 1° luglio 2025 con cui la Sezione V del Consiglio di Stato ha confermato la sentenza n. 5991 dell’8 novembre 2024 della Sezione I di questo TAR. Tale pronuncia ha ritenuto legittima la delibera del Consiglio provinciale di Caserta che, sulla base delle mappe catastali d’impianto, ha delimitato i confini intercomunali, affermando che le diverse denominazioni della strada identificano un medesimo tronco ricadente nel territorio di Casagiove.
Conseguentemente, le censure relative all’appartenenza della via e alla sua denominazione risultano infondate, essendo il presupposto contenzioso definitivamente risolto. Il Collegio ritiene altresì infondata la doglianza di carenza di istruttoria, avendo la Regione adottato il provvedimento sulla scorta della documentazione prodotta dal competente Comune.
Quanto alla prospettata modifica della pianta organica, il Tribunale osserva che, dall’esame della delibera di Giunta Comunale n. 43 del 15 marzo 2011, emerge un’apparente contraddizione nella collocazione della strada tra la sede n. 1 e la sede n. 2. L’ambiguità si risolve considerando l’elenco delle strade comuni a più sedi, che non comprende la strada in questione: deve quindi ritenersi errata la prima indicazione e corretta quella che colloca la via nella sede n. 1, come già nel precedente decreto dirigenziale.
Il Tribunale esclude infine che il difetto del numero civico nell’istanza di trasferimento ne precluda l’accoglimento, essendo i locali comunque individuabili. Il motivo relativo alla destinazione urbanistica è respinto perché i titoli edilizi e l’agibilità non sono stati impugnati. Il ricorso per motivi aggiunti è invece inammissibile, trattandosi di atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività.
Nota della Redazione
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