Omesso esame fatto decisivo e art 360 n 5 onere allegazione (Cass. civ. Sez. V n. 24873 del 09.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come novellato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, non è più deducibile il vizio di insufficienza o incompletezza della motivazione, essendo denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, riferita all’esistenza della motivazione in sé. È ammesso, invece, il vizio di omesso esame di un fatto storico controverso, oggetto di discussione tra le parti e decisivo, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali. Il ricorrente che denuncia tale vizio deve indicare, a pena di inammissibilità, il fatto storico omesso, il dato testuale o extratestuale da cui esso risulta, il come e il quando della sua discussione processuale e la sua decisività. L’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio, quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
Il Fatto
La società contribuente impugnava davanti alla CTP di Roma un avviso di accertamento relativo ad Ires e Irap per l’anno d’imposta 2015, con cui l’Agenzia delle entrate aveva ripreso a tassazione costi riferibili a fatture emesse da una società di costruzioni per operazioni ritenute inesistenti. Secondo l’Ufficio, la società emittente era una società schermo, riconducibile alla contribuente, e i lavori fatturati non erano stati realmente eseguiti.
La CTP rigettava il ricorso. La CGT-2 del Lazio accoglieva l’appello della contribuente, ritenendo dimostrata l’effettiva esecuzione delle prestazioni e non decisivo il semplice collegamento societario. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, mentre la contribuente restava intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina l’unico motivo, con cui l’Ufficio denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., lamentando che la CGT-2 avesse ritenuto eseguiti i lavori subappaltati senza considerare il mancato pagamento dei costi da parte della società emittente delle fatture.
Il collegio dà atto che alla fattispecie si applica il testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. novellato dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, essendo la sentenza impugnata pubblicata il 29.04.2024. Ne deriva che non trovano più accesso al sindacato di legittimità le censure riguardanti il vizio di insufficienza o incompletezza della motivazione.
La Corte richiama la propria giurisprudenza, in particolare le Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e Sezioni Unite n. 19881 del 2014. Il controllo previsto dal nuovo n. 5 concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, cioè tale che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.
Tale censura impone al ricorrente di indicare, nel rigoroso rispetto degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il fatto storico omesso, il dato da cui esso risulta esistente, il come e il quando della sua discussione processuale e la sua decisività. La Corte ribadisce inoltre che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio, quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice, ancorché la sentenza non dia conto di tutte le risultanze probatorie.
Nel caso concreto, l’Ufficio ha denunciato il vizio sotto il paradigma previgente, censurando in sostanza una motivazione insufficiente e lamentando l’omesso esame di elementi di prova relativi a circostanze — il mancato pagamento dei costi da parte della società emittente — neppure decisive a fronte del quadro presuntivo descritto dalla sentenza impugnata. Il motivo è pertanto dichiarato inammissibile e il ricorso è rigettato, senza statuizione sulle spese, non avendo la controparte svolto difese.
Nota della Redazione
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