Eccezione di pagamento rilevabile d’ufficio anche in appello (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24862 del 09.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di pagamento, anche parziale e proveniente da un soggetto terzo, integra eccezione in senso lato e non in senso stretto. Essa ha efficacia estintiva del rapporto indipendentemente dalla manifestazione di volontà della parte e, pertanto, è rilevabile d’ufficio dal giudice. Il giudice d’appello deve tenerne conto quando il fatto estintivo risulti dalla documentazione ritualmente prodotta, non operando in tal caso la preclusione dell’art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., poiché la produzione di nuovi documenti è ammessa in appello se il giudice li ritenga indispensabili ai fini della decisione, per il loro grado di decisività e certezza. L’eccezione di estinzione parziale dell’obbligazione si distingue dalle mere difese e non introduce un nuovo tema di indagine, ma un’allegazione sul quantum del credito.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Roma aveva rigettato il gravame proposto da una società di trasporto pubblico avverso la sentenza di primo grado che l’aveva condannata a pagare, in favore di un gruppo di lavoratori, somme a titolo di responsabilità ex art. 1676 cod. civ. per retribuzioni non corrisposte. I lavoratori erano ex dipendenti di una società appaltatrice fallita e prestavano attività nell’ambito di contratti di appalto per il trasporto scolastico e per persone portatrici di handicap.
La società committente aveva allegato che il debito retributivo di gran parte dei lavoratori era stato parzialmente estinto dall’INPS, quale gestore del Fondo di Garanzia, prima dell’instaurazione del giudizio di primo grado. La documentazione relativa all’ammissione al passivo del fallimento e al pagamento parziale era stata depositata solo in appello, con richiesta di tener conto delle somme erogate. La Corte territoriale aveva qualificato la deduzione come eccezione in senso stretto, nuova e inammissibile ex art. 437 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi di ricorso, connessi, censurano la qualificazione dell’eccezione di pagamento e la sua ritenuta preclusione. La Suprema Corte li accoglie per quanto di ragione, ribadendo un principio già consolidato: il pagamento costituisce eccezione in senso lato e il giudice d’appello deve rilevarlo anche d’ufficio quando risulti dalla documentazione ritualmente prodotta.
Il collegio richiama il proprio orientamento, secondo cui la produzione di nuovi documenti in appello, in deroga al divieto dell’art. 437 cod. proc. civ., è possibile se essi siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione, perché dotati di un grado di decisività e certezza tali che, da soli considerati, conducano a un esito necessario della controversia. Sul punto vengono citate Cass. n. 17196/2018, Cass. n. 19829/2024 e Cass. n. 3155/2025.
L’eccezione di pagamento, avendo efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dalla manifestazione di volontà della parte, integra dunque eccezione in senso lato. Non è condivisibile l’affermazione della Corte territoriale secondo cui si tratterebbe di eccezione non rilevabile d’ufficio: la deduzione dell’avvenuto pagamento parziale del debito, ancorché da parte di un soggetto terzo, costituisce un fatto estintivo parziale dell’obbligazione del committente, rilevabile d’ufficio e anche in appello se il fatto risulta dagli atti di causa.
La Corte distingue nettamente l’eccezione di parziale estinzione dell’obbligazione dalle mere difese, volte a contrastare genericamente le avverse pretese senza allegare un fatto impeditivo, modificativo o estintivo. L’eccezione non è preclusa in appello alla condizione che sia proposta con riferimento a fatti risultanti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo.
Nel caso di specie la società aveva dimostrato e localizzato lo svolgimento dell’eccezione in primo grado e la sua compiuta documentazione, divenuta possibile solo in appello. Non si trattava quindi di introdurre un nuovo tema di indagine, ma di allegare e valutare la misura del credito oggetto di giudizio. La sentenza impugnata è pertanto cassata sul punto, con rinvio alla medesima Corte territoriale in diversa composizione per il riesame nel merito, tenendo conto del fatto estintivo parziale nella fase di accertamento della sua misura e non solo in fase esecutiva. Il terzo motivo, relativo all’art. 2697 cod. civ., resta assorbito entro i limiti degli accertamenti necessari alla determinazione del credito; alla Corte di rinvio è demandata anche la regolamentazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.