Responsabilità diretta della P.A. per omesso esercizio di potestà pubblica (Cass. civ. Sez. III n. 9964 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Sussiste la responsabilità diretta della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. per il fatto penalmente illecito commesso dalla persona fisica appartenente all’amministrazione, tale da far reputare sussistente l’immedesimazione organica con quest’ultima, non solo in presenza di un formale provvedimento amministrativo, ma anche quando sia stato illegittimamente omesso l’esercizio del potere autoritativo. L’omessa adozione di un provvedimento doveroso non integra un comportamento materiale, ma un’illegittima condotta istituzionale, riconducibile all’estrinsecazione di pubblicistiche potestà. Ne deriva l’esperibilità dell’azione di regresso ex art. 2055, secondo comma, cod. civ. nei confronti dell’ente locale, restando la commisurazione interna delle responsabilità regolata dal medesimo art. 2055 cod. civ. e dalle relative regole di riparto degli oneri di allegazione e prova.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal procedimento penale concluso con la condanna del sindaco di un ente locale per omicidio colposo plurimo in relazione agli eventi dell’alluvione del 5 maggio 1998, con riconoscimento della responsabilità civile, in via solidale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Interno e del Comune.
Nel giudizio risarcitorio conseguente, il giudice di prime cure accoglieva la domanda di un danneggiato e, in via riconvenzionale, l’azione di regresso proposta dalle amministrazioni statali nei confronti del sindaco, rigettandola invece verso il Comune per asserita assenza di colpa, sul presupposto di una responsabilità dell’ente a titolo di fatto altrui. La Corte d’appello rigettava il gravame delle amministrazioni statali, le quali hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si fonda sulla qualificazione giuridica della responsabilità dell’ente locale: secondo le ricorrenti, la Corte d’appello ha erroneamente configurato una responsabilità indiretta ex art. 2049 cod. civ., escludendo così l’operatività del regresso di cui all’art. 2055, secondo comma, cod. civ.
La Corte muove dai principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 13246 del 2019, secondo cui il comportamento della P.A. o si riconduce all’estrinsecazione del potere pubblicistico, con piena immedesimazione organica e responsabilità diretta, oppure si risolve in mera attività materiale, con responsabilità indiretta per fatto del dipendente.
Nel caso concreto, l’attività colposa del sindaco non è meramente materiale. Le condotte omesse — mancato allarme, omessa evacuazione, mancata convocazione del comitato di protezione civile — e quelle commissive — notizie rassicuranti alla popolazione e rifiuto dell’evacuazione ospedaliera — costituiscono espressione della funzione dell’organo. In particolare, l’omessa adozione di un provvedimento doveroso non è comportamento materiale, ma illegittima condotta istituzionale: l’attribuzione del potere non esercitato fonda la responsabilità dell’autorità rimasta inerte.
Poiché il sindaco era organo di tre distinte amministrazioni, la responsabilità del Comune, nel caso di specie, ha carattere diretto ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. Non vi è dunque ostacolo all’esercizio dell’azione di regresso, conformemente all’indirizzo di questa Corte.
Il primo motivo è pertanto fondato; il secondo, proposto in via subordinata, resta assorbito. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.