Inammissibile il motivo di omesso esame in caso di doppia conforme (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4454 del 20.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La produzione documentale non equivale, di per sé, all’allegazione del fatto di cui il documento è supporto narrativo. Ne consegue che il giudice non ha alcun onere di esame, né di considerazione ai fini della decisione, dei documenti relativi a fatti che non siano stati oggetto di tempestiva e compiuta allegazione. La censura di violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. è esclusa quando la sentenza impugnata contenga formalmente l’esposizione delle ragioni della decisione. Il motivo di omesso esame circa un fatto decisivo è inammissibile quando ricorra una doppia conforme in punto di fatto, ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
Il Fatto
La ricorrente era stata cancellata dagli elenchi dei lavoratori agricoli per il periodo 2008-2012, a seguito del disconoscimento del rapporto di lavoro con la presunta datrice di lavoro. Aveva quindi adito il giudice per ottenere la reiscrizione, ma la domanda era stata rigettata in primo grado.
La Corte d’appello di Catanzaro aveva confermato la pronuncia, con sentenza depositata il 2 marzo 2020. Avverso tale decisione la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di censura; l’INPS ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che la Corte di merito avesse ritenuto infondato il motivo di appello relativo all’omesso esame della documentazione prodotta, in particolare di alcuni verbali ispettivi dai quali sarebbe risultata l’esistenza dell’attività aziendale della presunta datrice di lavoro.
La Corte ha rilevato che i giudici territoriali avevano escluso che le circostanze emergenti da tali verbali fossero state oggetto di allegazione, tanto nel ricorso introduttivo quanto nel corso del processo di primo grado. Su questa base il motivo è stato ritenuto infondato.
Il Collegio ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la produzione documentale non può equivalere all’allegazione del fatto di cui il documento è supporto narrativo. Ne deriva che non sussiste per il giudice alcun onere di esame e, ancor meno, di considerazione ai fini della decisione di documenti relativi a fatti non tempestivamente e compiutamente allegati (Cass. nn. 13625 del 2019, 9646 del 2022 e 1084 del 2023, sulla scorta di Cass. nn. 18506 del 2006 e 19138 del 2004).
Con il secondo motivo la ricorrente lamentava la violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo. La censura è stata giudicata infondata quanto alla prima doglianza, poiché la stessa ricorrente dava atto che nella sentenza impugnata sussisteva formalmente un’esposizione delle ragioni della decisione, unico dato rilevante per escludere il vizio (Cass. S.U. n. 8053 del 2014 e successive conformi).
Il motivo è stato invece dichiarato inammissibile nella parte relativa all’omesso esame di un fatto decisivo, trattandosi di censura non proponibile in sede di legittimità quando, come nel caso di specie, ricorra una doppia conforme in punto di fatto, ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., vigente ratione temporis. Il ricorso è stato conclusivamente rigettato.
Non vertendosi in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali (Cass. n. 16676 del 2020), la ricorrente soccombente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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