Omesso versamento trimestrale e prosecuzione volontaria al Fondo integrativo gas (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23499 del 18.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il mancato versamento di un trimestre di contribuzione volontaria al Fondo integrativo gas non determina l’estinzione del rapporto previdenziale costituito presso il Fondo né la decadenza dal diritto potestativo alla prosecuzione volontaria. Il periodo non versato non è colmabile in seguito, ma non preclude la prosecuzione dei versamenti a copertura dei periodi successivi, fino a che non venga a maturazione il diritto alla pensione integrativa. Il diritto alla prosecuzione volontaria dei contributi ai sensi dell’art. 38, comma 5, legge n. 289/2002 non è assoggettato ad alcuna decadenza, non prevista da alcuna fonte normativa che vanifichi gli effetti della contribuzione versata al fondo integrativo.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda del lavoratore volta alla riliquidazione del trattamento pensionistico mediante il computo della contribuzione versata al Fondo integrativo gas. Il lavoratore aveva omesso il versamento contributivo per il primo trimestre 2015, ma aveva poi pagato la contribuzione relativa al periodo successivo, raggiungendo così l’anzianità contributiva necessaria ai fini del trattamento integrativo.
Secondo la Corte territoriale il mancato pagamento del trimestre non comportava la risoluzione automatica del rapporto previdenziale costituito presso il Fondo. Avverso tale sentenza l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della società di cartolarizzazione dei crediti, proponeva ricorso per cassazione affidato a un unico motivo; il lavoratore resisteva con controricorso, illustrato da memoria.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo l’Inps deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 38, comma 5, legge n. 289/2002, art. 8 d.lgs. n. 184/1997 e del d.m. lavoro 16.6.2002, per avere la Corte territoriale ritenuto che l’omesso pagamento di un trimestre di contribuzione volontaria non importasse la risoluzione del rapporto previdenziale presso il Fondo integrativo gas. Il motivo è stato giudicato infondato nel merito, in base ai precedenti della Corte.
In via preliminare la Suprema Corte ha escluso che vi fosse stato alcun riconoscimento del diritto contestato da parte dell’Inps. L’ente non aveva chiesto la cessazione della materia del contendere e aveva riliquidato la pensione in esecuzione della sentenza di primo grado, dunque in ottemperanza al comando giudiziale. Su questa base è stata ritenuta assorbita, per il principio della ragione più liquida, l’eccezione del controricorrente relativa al difetto di potere rappresentativo in capo alla dirigente dell’Inps.
Nel merito la Corte ha richiamato un proprio precedente (Cass. 24133/20), relativo a causa analoga nella quale il lavoratore, collocato in mobilità c.d. lunga, aveva fruito ai sensi dell’art. 38, comma 5, legge n. 289/2002 della possibilità di versare contribuzione volontaria per maturare i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia. Anche in quel caso era mancato il versamento di un trimestre, seguito dal pagamento dei contributi dovuti nel trimestre successivo. In quella pronuncia la Corte aveva escluso che il mancato versamento del trimestre determinasse l’estinzione del rapporto previdenziale.
Il principio è stato qui riaffermato: il mancato versamento non è colmabile in seguito, ma non preclude la prosecuzione dei versamenti a copertura dei periodi successivi fino alla maturazione del diritto a pensione. Il diritto potestativo alla prosecuzione volontaria non è assoggettabile ad alcuna decadenza, non prevista da alcuna fonte normativa che vanifichi gli effetti della contribuzione versata al fondo integrativo. Nello stesso senso la Corte ha richiamato ulteriori pronunce in materia di trattamento integrativo derivante dal Fondo gas (Cass. 4054/21, Cass. 29398/22, Cass. 26055/23). Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna dell’Inps alle spese secondo soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.