Onere della prova, borderò telematici e limiti del sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. II n. 18608 del 08.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità il sindacato sull’onere della prova non autorizza la Corte a sostituirsi al giudice di merito nel vaglio dell’apprezzamento probatorio, se l’accertamento fattuale non manifesti la dedotta violazione di legge. I borderò telematici trasmessi al titolare della ricevitoria e non tempestivamente contestati secondo la regola contrattuale assumono valore probante del credito vantato dalla società gestrice. È inammissibile la censura che, sotto l’etichetta della violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., investa in realtà la mera attribuzione di maggiore forza di convincimento ad alcune prove rispetto ad altre, attività riservata al prudente apprezzamento del giudice del merito. Le contestazioni del credito che non siano state avanzate in via tempestiva non possono essere recuperate nella memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., che ha funzione di modifica o precisazione di domande ed eccezioni già proposte.
Il Fatto
La società gestrice di una concessionaria per concorsi e giochi, avvalendosi di ricevitorie, ottenne un’ingiunzione monitoria nei confronti del titolare di una ricevitoria per un importo risultante dai borderò previsti dal contratto intercorso tra le parti. L’ingiunto, proposta opposizione, versò banco iudicis una parte della somma, dichiarandosi debitore del relativo importo.
Il Tribunale, revocato il decreto, condannò l’opponente al pagamento del residuo. La Corte d’appello rigettò l’impugnazione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; la società ha resistito con controricorso e entrambe le parti hanno depositato memorie.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 2697 cod. civ., sostenendo che la controparte, pur godendo della vicinanza della prova, non aveva dimostrato di aver reso conoscibili i borderò al titolare della ricevitoria, con la conseguenza che gli stessi non potevano dirsi definitivi. La Corte reputa la censura infondata: non era in discussione che i borderò fossero stati messi a disposizione dell’appellante in forma digitale e on line, sicché sarebbe stato onere di costui dimostrare di non aver potuto prenderne visione per ragioni dipendenti dal terminale in uso.
Il Collegio chiarisce che l’evocazione della regola sull’onere probatorio non apre di per sé il sindacato di legittimità sulla questione astrattamente prospettata, occorrendo che l’accertamento fattuale derivante dal vaglio probatorio sia tale da doversene inferire la conclusione auspicata dal ricorrente. Nella specie ciò non ricorre: la doglianza, nella sostanza, investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove, non sindacabile in sede di legittimità. Sul punto la Corte richiama i precedenti Cass. nn. 11775/019 e 6806/019.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2710 e 2712 cod. civ. e degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ., sostenendo che i borderò, pur avendo natura di prova contabile, non potevano valere per penali, canoni e altre poste estranee alla movimentazione di cassa. La censura è dichiarata inammissibile: la sentenza di merito aveva riconosciuto ai borderò valore di prova in assenza di tempestiva contestazione, come previsto dal contratto, e con l’atto di opposizione il ricorrente non aveva contestato nel merito i crediti vantati.
Il Collegio richiama i limiti alla denuncia degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., quali fissati dalle Sezioni unite n. 20867 del 30/09/2020: la violazione dell’art. 116 è ammissibile solo se si alleghi che il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello suo proprio o da quello di una differente risultanza; la violazione dell’art. 115 richiede la deduzione di prove assunte fuori dei poteri officiosi. La mera attribuzione di maggiore forza di convincimento ad alcune prove rientra nel prudente apprezzamento. Privi di rilievo risultano il richiamo all’art. 113 cod. proc. civ. e agli artt. 2710 e 2712 cod. civ., non entrando in gioco a fronte di un contratto che attribuiva valore probante ai borderò elettronici trasmessi per via telematica.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., per avere la sentenza giudicato tardive le contestazioni sul credito. Il motivo è infondato: le deduzioni sono state correttamente giudicate nuove, perché il ricorrente non indica in cosa consistesse la novità delle allegazioni avversarie, e la memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. ha funzione di modifica o precisazione di domande ed eccezioni già proposte, che non consta fossero state tempestivamente avanzate. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.