Verbale di accertamento della polizia municipale e querela di falso (Cass. civ. Sez. II n. 12925 del 14.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di opposizione a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, la contestazione e la prova sono ammesse unicamente per le circostanze di fatto non attestate nel verbale come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non sia suscettibile di fede privilegiata per irrisolvibile contraddittorietà oggettiva. Ogni questione che investa la confutazione delle attestazioni riguardanti la descrizione di fatti accertati direttamente e contestualmente dagli agenti – compresi gli asseriti errori percettivi degli stessi – è riservata al giudizio di querela di falso. Il verbale fa piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza margine di apprezzamento, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante.

Il Fatto

La polizia municipale accertava che un conducente, alla guida del proprio veicolo, faceva uso di un cellulare tenendolo con la mano all’orecchio. La violazione, contestata immediatamente, era ricondotta all’art. 173, commi 2 e 3-bis, cod. str. Il Giudice di pace accoglieva l’opposizione dell’interessato avverso il verbale; il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 1562/2022, respingeva l’appello dell’ente locale, condividendo la motivazione del primo giudice.

Il giudice d’appello riteneva non provata la violazione dopo aver liberamente apprezzato le risultanze istruttorie, sul presupposto che la dichiarazione degli accertatori, riprodotta nel verbale, non facesse fede fino a querela di falso. L’ente locale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; l’interessato ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 2697 e 2700 cod. civ. e degli artt. 115, comma 1, e 116 cod. proc. civ.: la sentenza impugnata si sarebbe discostata dalle regole sull’onere della prova, dall’efficacia privilegiata dell’atto pubblico e dal divieto di libera valutazione delle prove in presenza di una diversa previsione legale.

La Corte muove dalla premessa che la polizia municipale ha attestato, nel verbale, che il conducente guidava facendo uso dello smartphone tenendolo con la mano all’orecchio. Ritiene quindi che la sentenza non si sia uniformata al principio di diritto secondo cui, nel procedimento di opposizione a verbale di accertamento (o a ordinanza-ingiunzione) in materia di violazioni del codice della strada – principio di valenza generale – sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto non attestate come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale. La proposizione e l’esame di ogni questione involgente la confutazione delle attestazioni sui fatti accertati direttamente e contestualmente dagli agenti, e dunque la possibile alterazione della realtà degli accadimenti, sono riservati al giudizio di querela di falso, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva (tra le altre, Cass. Sez. Un. n. 17355/2009; Cass. n. 2434/2011, n. 3705/2013, n. 29320/2022).

È richiamato l’orientamento consolidato secondo cui, nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, il verbale assume un valore probatorio disomogeneo, articolato in un triplice livello di attendibilità (Cass. n. 7140/2025, in connessione con Cass. n. 6565 del 20/03/2007; in termini, Cass. n. 28398/2024, n. 6108/2023, n. 37289/2022). Il verbale fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, nonché della provenienza del documento e delle dichiarazioni a lui rese.

La fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante, né ai fatti appresi da altre persone o della cui verità l’agente si sia convinto per presunzioni o considerazioni logiche (Cass. Sez. L n. 23800 del 07/11/2014; Cass. n. 2259/2025). Nella fattispecie, l’allegazione di un diverso svolgersi dei fatti rispetto al verbale avrebbe dovuto essere veicolata attraverso la proposizione di una querela di falso, adempimento omesso dall’opponente. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata con rinvio al giudice a quo, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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