Onere della prova e diniego dell’incremento contributivo sulla pensione di inabilità (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 89 del 03.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Chi invoca l’incremento contributivo sulla pensione di inabilità previsto dall’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995 ed assume che l’INPS abbia liquidato in modo erroneo il trattamento, non può limitarsi ad affermare il difetto di calcolo, ma deve allegare e provare i fatti posti a fondamento della pretesa. L’onere probandi incumbit ei qui dicit, secondo il principio desumibile dall’art. 94 c.g.c., che pone a carico delle parti il relativo onere. Ne consegue che la CTU contabile e medica non può essere utilizzata per supplire alla deficienza delle allegazioni o per svolgere un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi non provati. Ove sia documentato che la liquidazione abbia rispettato i due limiti legali dei quaranta anni di anzianità utile e dell’ottanta per cento della base pensionabile, il ricorso è rigettato.
Il Fatto
La ricorrente percepisce una pensione di inabilità dal mese di ottobre 2000 e chiede di accertare il proprio diritto all’incremento contributivo previsto dall’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, con condanna dell’INPS al pagamento delle differenze pensionistiche, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. La domanda si fonda sul compendio dei requisiti normativi di spettanza: maturazione dell’anzianità contributiva prescritta, cessazione dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio e assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
L’INPS eccepisce in via preliminare la prescrizione quinquennale del diritto rivendicato e il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo nel merito la correttezza della liquidazione. La questione giunge così all’esame del giudice contabile, che nel corso dell’istruttoria ha richiesto all’Ufficio Scolastico Regionale una relazione sull’avvenuta o mancata corresponsione dell’incremento.
La Motivazione della Corte
Il giudice estromette anzitutto dal giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito per difetto di legittimazione passiva, essendo in capo all’INPS la liquidazione del trattamento pensionistico contestato.
Nel merito, la decisione si incentra sull’assetto probatorio. La ricorrente ha affermato la mancata corretta corresponsione dell’incremento contributivo, ma non ha offerto alcun argomento di prova a sostegno di tale assunto. Il prospetto posto a base della liquidazione INPS risulta invece conforme ai due limiti legali massimi fissati dall’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995: l’anzianità utile ai fini del trattamento pensionistico non può superare i quaranta anni e l’importo del trattamento non può eccedere l’ottanta per cento della base pensionabile.
La nota dell’Ufficio Scolastico Regionale, acquisita in ottemperanza all’ordinanza n. 7/2024, ha confermato la correttezza del prospetto, dal quale emerge che gli anni di servizio sono stati elevati a quaranta. La Corte sottolinea che la parte ha quindi violato il principio per cui l’onere probandi incumbit ei qui dicit, richiamando l’art. 94 c.g.c.
Da questa carenza probatoria deriva il rigetto della richiesta di CTU contabile e medica. Il mezzo istruttorio non è strumento processuale in senso proprio, avendo la funzione di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti; non può pertanto esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume. La richiesta è legittimamente negata quando tende a supplire alla deficienza delle allegazioni o a compiere un’indagine esplorativa. Il riferimento è al precedente Cass. civ. Sez. VI ord. del 15/12/2017, n. 30218.
Alla luce delle risultanze in atti e del difetto di prova, il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite liquidate in € 700,00 a favore dell’INPS, secondo il criterio della soccombenza.
Nota della Redazione
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