Discarico del tesoriere comunale e irregolarità riferibili all’ente locale (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 30 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto relativo all’ultima gestione dell’agente contabile, la mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno sulla gestione, prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c., configura un’irregolarità riferibile all’amministrazione e non all’agente contabile. Una volta accertata la regolarità della gestione e l’esistenza di un idoneo verbale di passaggio di consegne, il giudice approva il conto e dispone il discarico dell’agente ai sensi dell’art. 149, commi 2 e 3, c.g.c., con accertamento delle rimanenze finali. L’instaurazione del giudizio è sempre fissata, ai sensi dell’art. 147, comma 3, lettera b), c.g.c., per i conti dell’ultima gestione che comprendano partite di gestioni precedenti.

Il Fatto

Un agente contabile, istituto bancario che aveva svolto il servizio di tesoreria per un comune, aveva reso il conto giudiziale relativo all’ultima gestione. Il conto comprendeva partite attinenti a precedenti gestioni del medesimo agente, segnatamente la giacenza del fondo di cassa.

Il magistrato istruttore, con apposita relazione, chiedeva di sottoporre il conto a giudizio della Sezione, segnalando, tra l’altro, la mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.g.c.. L’agente contabile si costituiva e, all’udienza, il Pubblico Ministero concludeva per la regolarità del conto e per il discarico.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio verifica la sussistenza dei presupposti dell’art. 147, comma 3, lettera b), c.g.c., che impone la fissazione dell’udienza per i conti relativi all’ultima gestione degli agenti contabili quando comprendano partite di gestioni precedenti e non occorra procedere alla revocazione delle decisioni sui conti anteriori. Si tratta di un adempimento di carattere sostanziale, volto alla presa d’atto formale della chiusura della gestione, tanto nell’interesse dell’amministrazione quanto dell’agente, che si libera definitivamente dalle eventuali responsabilità connesse.

Ciò premesso, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per disporre il discarico dell’agente ai sensi dell’art. 149, commi 2 e 3, c.g.c.. Non emergono irregolarità del conto rilevanti sotto il profilo della corretta gestione contabile e risulta acquisito un idoneo verbale di passaggio di consegne in favore del consegnatario subentrante, redatto nel rispetto delle previsioni dell’art. 26 d.P.R. n. 254/2002.

Quanto alla mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno, la Corte la riferisce all’amministrazione e non all’agente contabile, come dallo stesso eccepito nelle deduzioni difensive. Il Collegio richiama il proprio precedente orientamento, espresso dalla medesima Sezione con la sentenza n. 198/2024, e le indicazioni contenute nell’ordinanza n. 15/2023, che delineano il contenuto preferibile della relazione: regolarità formale del conto, corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili e le risultanze del conto, tipologia di entrate e uscite, versamenti in tesoreria e ogni evenienza che possa aver alterato l’assetto contabile.

Non sussistendo dunque irregolarità addebitabili all’agente e risultando lo stesso regolare, il Collegio approva il conto, dispone il discarico e accerta le rimanenze finali onde averne ragione nei conti successivi, demandando agli organi responsabili dell’ente locale il puntuale adempimento degli obblighi di legge per il futuro. Sulla scorta della natura del procedimento e del discarico, non si provvede sulle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *