Responsabilità erariale esclusa per infortunio sul lavoro in assenza di colpa grave (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 8 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa per il danno corrispondente alle prestazioni economiche erogate dall’INAIL a seguito di infortunio sul lavoro, la domanda della Procura regionale è infondata quando non risultano provati, secondo lo standard della certezza probabilistica, il nesso di causalità tra le condotte dei convenuti e l’evento, né l’elemento soggettivo della colpa grave. Quest’ultima, componente strutturale dell’illecito ex art. 1, comma 1, legge n. 20/1994, consiste nella inescusabile violazione di una regola cautelare preesistente, causalmente efficiente rispetto all’evento, da accertare in concreto secondo il parametro dell’homo eiusdem professionis et condicionis e in prospettiva ex ante. Nelle fattispecie a condotte plurisoggettive occorre distinguere la posizione di ciascun convenuto e verificare, con giudizio controfattuale, quale condotta alternativa diligente fosse concretamente esigibile.
Il Fatto
La vicenda origina dall’infortunio sul lavoro occorso il 22.12.2016 a una dipendente interinale, addetta all’assiemaggio di bombe a mano presso il Reparto 42 di uno Stabilimento Militare. L’esplosione dell’ordigno — riconducibile, secondo le indagini penali, all’estrazione o allo sfilamento del traversino di sicurezza — le cagionava lesioni gravissime, in conseguenza delle quali l’INAIL erogava prestazioni economiche per un importo complessivo di euro 1.467.198,31.
Su tale esborso la Procura regionale ha fondato la domanda di risarcimento, convenendo nove soggetti in servizio presso lo Stabilimento, a titolo di corresponsabilità gravemente colposa pro quota, per condotte raggruppate in tre macro-categorie: la messa in produzione della bomba modificata senza verifiche di sicurezza; l’accentramento della produzione in una postazione priva di adeguate protezioni; l’affidamento della lavorazione a personale interinale privo di formazione e adeguata vigilanza. Il procedimento penale era medio tempore definito con sentenza dichiarativa della prescrizione dei reati.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte rigetta l’eccezione di difetto di giurisdizione, affermando il rapporto di reciproca indipendenza tra l’azione erariale e quella di regresso dell’INAIL ex art. 11 d.P.R. n. 1124/1965, avuto riguardo alla diversità di presupposti e finalità, di pubblico rilievo, dell’azione contabile. Non risulta alcun accertamento giudiziale di responsabilità civile né alcuna azione civilistica pendente, con conseguente ammissibilità di quella erariale. Rigettate anche le eccezioni di nullità della citazione, di difetto di notizia di danno e di inutilizzabilità del compendio penale, quest’ultimo acquisibile come prova atipica ex art. 95, comma 3, c.g.c.
Nel merito, il Collegio esamina partitamente le posizioni dei convenuti — i vertici del Servizio Controllo e Collaudi e del Servizio Lavorazioni, il Capo Reparto, il RSPP, il progettista delle postazioni e il direttore dello Stabilimento — e rileva un rigoroso riparto di competenze tra i due Servizi, sancito dalle discipline interne, che priva di sostanza l’addebito di omessa vigilanza sui collaudi.
Quanto al nesso di causalità, il Collegio applica il modello della certezza probabilistica, che impone di scegliere tra le ipotesi esplicative quella dotata di grado di conferma logica superiore, alla stregua degli artt. 40 e 41 cod. pen. e della teoria della causalità adeguata. Non emergono elementi sufficienti: in assenza di una ricostruzione attendibile della dinamica dell’evento, non è dimostrato che una diversa organizzazione delle verifiche avrebbe evitato l’infortunio. Determinante, sul piano del contegno della lavoratrice, l’esclusione che la sola operazione di sfregamento del traversino potesse cagionare lo scoppio, non configurando la condotta un rischio eccentrico rispetto a quello governato dal titolare della posizione di garanzia.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ribadisce che la colpa grave consiste nella inescusabile violazione di una regola cautelare, da individuare in concreto senza ricorrere ai soli concetti di prudenza, perizia e diligenza. In assenza di prova che alcuno dei convenuti abbia violato tale regola con macroscopica leggerezza, in un contesto produttivo pluridecennale e in presenza di plurime relazioni tecniche attestanti l’adeguatezza della valutazione dei rischi, la domanda non è accolta.
Il Collegio dichiara, pertanto, infondata la domanda della Procura regionale e la rigetta, ponendo le spese di lite a carico del Ministero della Difesa.
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Nota della Redazione
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