Onere di prova della domanda di pensione privilegiata e decorrenza del trattamento (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 134 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, l’onere di provare la tempestiva presentazione della domanda di pensione privilegiata grava, ai sensi dell’art. 2967 cod. civ. e del principio di vicinanza della prova, sul richiedente, quale parte più prossima alla fonte di prova. La prova testimoniale non può sostituire la prova documentale dell’avvenuta presentazione dell’istanza, quando la forma scritta sia richiesta ad substantiam o per l’avvio del procedimento amministrativo ad iniziativa di parte. È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 191, comma 3, TU n. 1092/1973, che fissa la decorrenza del trattamento privilegiato dal primo giorno del mese successivo alla domanda tardiva, trovando la norma ragionevole giustificazione nella stabilità della gestione delle risorse previdenziali.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri con grado di Maresciallo, era stato collocato in congedo a domanda a decorrere dal 1° giugno 2012. Nel primo trimestre del 2013 avrebbe presentato, tramite un Patronato, istanza cartacea volta al riconoscimento della pensione di privilegio ordinaria. Non avendo ricevuto alcun riscontro, nel dicembre 2016 ha presentato una nuova domanda, accolta dall’I.N.P.S. con decorrenza da marzo 2023 e arretrati dal dicembre 2016.

Il ricorrente ha quindi chiesto la corresponsione del trattamento con decorrenza dalla data di congedo, con gli arretrati per il quadriennio 2012-2016, sollevando questione di legittimità costituzionale della norma che fa decorrere la pensione dal mese successivo alla domanda tardiva. Si sono costituiti il Ministero della Difesa e l’I.N.P.S., eccependo la mancata prova dell’istanza del 2013.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha anzitutto affermato la legittimazione passiva di entrambe le amministrazioni: il Ministero quale datore di lavoro cui sarebbe stata trasmessa l’istanza, l’I.N.P.S. quale ente competente ratione temporis alla liquidazione del trattamento.

Nel merito, la Corte ha precisato che il procedimento di concessione del beneficio non doveva essere avviato d’ufficio, ma a domanda. L’art. 167 TU n. 1092/1973 riserva la liquidazione d’ufficio ai soli casi di cessazione dal servizio per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio; il congedo del ricorrente era invece avvenuto a domanda, con conseguente necessità di apposita istanza.

Quanto alla prova della domanda del 2013, la Corte ha applicato l’art. 2967 cod. civ. e il principio di vicinanza della prova: incombe sul richiedente, o sul suo delegato, assicurarsi la prova documentale della presentazione, mediante ricevuta di raccomandata. Il ricorrente non ha fornito neppure un principio di prova. Irrilevanti i richiami alla buona fede e alla leale collaborazione, poiché diversamente si graverebbe l’amministrazione di una probatio diabolica.

La dichiarazione giurata dell’impiegata del Patronato, anche se confermata in via testimoniale, non può supplire alla prova documentale, non potendo la prova testimoniale sostituire la forma scritta richiesta per l’atto di iniziativa di parte (Cass. civ. n. 5439/2002). Né rileva l’obbligo di conservazione quinquennale del Patronato, essendo la nuova istanza del 2016 proposta entro tale termine.

I primi due capitoli di prova testimoniale sono stati dichiarati inammissibili; il terzo e il quarto, volti a dimostrare lo smarrimento dell’istanza, privi di utilità probatoria per mancata indicazione del nominativo dell’interlocutore. La questione di legittimità costituzionale è stata infine dichiarata infondata: la ratio della norma riposa nella stabilità della gestione delle risorse previdenziali, in coerenza con l’art. 97 cost., e non si ravvisano violazioni degli artt. 2, 3, 32 e 36 cost. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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