Pensione di reversibilità e accordo divorzile innanzi all’ufficiale di stato civile (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 46 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione di reversibilità del coniuge divorziato, l’art. 12 del d.l. n. 132/2014, conv. in legge n. 162/2014, nel prevedere che l’accordo concluso davanti all’ufficiale di stato civile tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, consente di ritenere assorbita la previsione dell’art. 5, comma 1, legge n. 263/2005, che richiedeva l’avvenuto riconoscimento dell’assegno da parte del tribunale. L’accordo può dunque costituire fonte legittima di un assegno divorzile ex art. 5, comma 6, legge n. 898/1970. La qualificazione della somma pattuita impone però una valutazione causale concreta: ove l’attribuzione trovi giustificazione in una vicenda liquidatoria di un diritto di comproprietà immobiliare, essa non assolve la funzione assistenziale e perequativo-compensativa propria dell’assegno divorzile e non integra il requisito della titolarità richiesto dall’art. 9, comma 2, legge n. 898/1970.
Il Fatto
Il coniuge superstite di un lavoratore deceduto nel 2018 chiedeva la pensione di reversibilità. La domanda era stata respinta in primo grado: mancava, secondo il giudice, la titolarità di un assegno divorzile, poiché il diritto era stato riconosciuto solo da un accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio stipulato nel 2017 davanti all’ufficiale di stato civile, e non da un provvedimento del tribunale.
La ricorrente proponeva appello, deducendo la violazione del combinato disposto degli art. 9, comma 2, e 5 della legge n. 898/1970 e dell’art. 12 della legge n. 162/2014, nonché la disparità di trattamento ex art. 3 Cost. tra i coniugi che divorziano in via giudiziale e quelli che ricorrono all’ufficiale di stato civile. L’INPS resisteva, sostenendo che la corresponsione pattizia non assicura la funzione solidaristica dell’assegno.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 5, comma 6, legge n. 898/1970 fissa le condizioni legali, di an e quantum, per il riconoscimento giudiziale dell’assegno divorzile, istituto che si colloca nell’ambito dei doveri di solidarietà orizzontale e ne assume le finalità assistenziali e perequativo-compensative, come chiarito dalla Corte costituzionale n. 25 del 2022. L’art. 9, comma 2, subordina la reversibilità, tra l’altro, alla titolarità dell’assegno ai sensi dell’art. 5, con la precisazione dell’art. 5, comma 1, legge n. 263/2005, che richiedeva il riconoscimento da parte del tribunale.
Su questo assetto è intervenuto l’art. 12 del d.l. n. 132/2014, che ha consentito ai coniugi, salvo il caso di figli minori o incapaci, di concludere davanti all’ufficiale di stato civile un accordo che scioglie o fa cessare gli effetti civili del matrimonio, senza trasferimenti immobiliari, potendo disciplinare l’assegno divorzile in armonia con l’art. 5, comma 6. Il comma 3, quarto periodo, stabilisce che l’accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione e di divorzio.
Da qui la conclusione che l’accordo stipulato nel 2017 davanti all’ufficiale di stato civile è fonte legittima di un assegno divorzile, restando assorbita, nell’equiparazione sul piano dell’efficacia giuridica, la previsione dell’art. 5, comma 1, legge n. 263/2005. Tali rilievi escludono la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate.
Il Collegio passa allora a verificare se la somma prevista nell’accordo sia qualificabile come assegno divorzile. Escluso che sul punto si sia formato alcun giudicato interno, l’accordo va interpretato secondo la comune intenzione delle parti e il comportamento complessivo, ex artt. 1362 e 1363 cod. civ. Le parti avevano dichiarato di procedere al regolamento estintivo delle partite di dare e avere, riferite agli assegni di mantenimento della separazione omologata nel 1987, e avevano disciplinato la vendita di una casa cointestata e la ripartizione del ricavato.
In tale contesto si colloca la clausola che prevede la corresponsione di 600,00 euro mensili fino a quando la casa sarà venduta. L’inciso, non riportato nell’atto d’appello, rende evidente la finalità dell’attribuzione: essa costituisce modalità di attuazione di una vicenda liquidatoria di un diritto di comproprietà immobiliare che sopravvive al divorzio, e non il permanere di un vincolo di solidarietà post-matrimoniale. Manca, dunque, la funzione assistenziale e solidaristico-perequativa propria dell’assegno divorzile.
Ne segue che la somma non può essere qualificata ex art. 5, comma 6, legge n. 898/1970 e che difetta in capo all’appellante il requisito della titolarità dell’assegno ai fini della reversibilità. L’appello è infondato e va respinto, con conferma della sentenza impugnata. Le spese sono compensate, attesa la natura eminentemente interpretativa della controversia.
Nota della Redazione
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