Bilancio sanitario in perdita e superamento limiti spesa personale (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 310 del 18.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di controllo finanziario sugli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 170, legge n. 266/2005, la Sezione regionale verifica il rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa e degli equilibri economico-patrimoniali. Il limite di riduzione della spesa per il personale assunto con contratto a tempo determinato, convenzioni e collaborazioni coordinate e continuative, posto dall’art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010, si applica agli enti del SSN in forza dell’equiparazione espressa agli enti territoriali e regionali. Tale obiettivo generale di contenimento costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica e non è derogabile da atti amministrativi o regionali di programmazione. Il superamento del tetto comporta il rilievo della irregolarità gestionale e l’attivazione dell’obbligo di adozione di misure correttive da parte dell’amministrazione.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per il Veneto ha esaminato la documentazione relativa al bilancio di esercizio 2021 della struttura sanitaria, acquisendo la relazione-questionario dell’organo di revisione, la nota integrativa, la relazione sulla gestione e il parere del collegio sindacale. L’istruttoria ha richiesto un approfondimento con note indirizzate all’azienda e all’Area Sanità e Sociale della Regione, riscontrate nel giugno 2024.
Il controllo ha riguardato, tra gli altri profili, le risultanze economico-patrimoniali, l’equilibrio di bilancio, gli acquisti di apparecchiature tecnologiche, il contenzioso, i limiti di costo per farmaci e dispositivi medici, la spesa per il personale, i crediti e i debiti vetusti, i progetti PNRR e il contenzioso legale.
La Motivazione della Corte
Sul piano economico-patrimoniale la Sezione rileva una perdita di esercizio di euro 145.907.747,81, in peggioramento di circa 22 milioni rispetto all’esercizio precedente. La perdita programmata dalla Regione era pari a 69 milioni; al netto della componente Covid residua una perdita di euro 122.173.833, con uno scostamento dal programma di euro 53.173.833. Il patrimonio netto si riduce dell’1% circa e i debiti complessivi crescono del 6%.
La Corte esamina poi il rispetto dei limiti di spesa per il personale. Sulla base dei dati esposti emerge il mancato rispetto dell’art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010 per le assunzioni a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. L’incidenza di tale spesa per il 2021 rispetto al 2009 è pari al 295,89%, ben oltre il limite del 50% fissato dalla norma e in ulteriore aumento rispetto all’esercizio precedente.
L’azienda ha sostenuto di essersi attenuta alle disposizioni regionali e al tetto di spesa definito con decreto del Direttore generale dell’Area Sanità e Sociale, richiamando la natura emergenziale di parte del reclutamento. La Sezione, in continuità con la precedente deliberazione sull’esercizio 2020, rammenta che la Corte costituzionale, sentenza n. 173/2012, ha confermato l’applicazione dell’obbligo di riduzione alle Regioni, riconoscendo all’ente la sola scelta delle misure, fermo il limite complessivo di riduzione. Il medesimo regime vincolistico riguarda gli enti del SSN per l’equiparazione espressa dal quarto periodo della disposizione. La Corte costituzionale, sentenza n. 182/2011, ha inoltre chiarito che il limite statale, materia di legislazione concorrente, non è derogabile né con legge regionale né con mero atto amministrativo, potendo il tetto essere solo più stringente.
La Sezione prende atto delle risposte sui limiti di costo di farmaci e dispositivi medici, sul contenzioso e sugli acquisti tecnologici, ma rileva il superamento del limite sulla spesa per il personale. Nel dispositivo accerta inoltre la presenza di debiti vetusti e l’aumento dei debiti verso fornitori, raccomandando l’adozione urgente di misure correttive, il costante monitoraggio della spesa e la riduzione dell’indebitamento commerciale. Rammenta infine l’obbligo di pubblicazione della pronuncia ai sensi dell’art. 31 d.lgs. n. 33/2013.
Nota della Redazione
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