Onorari forensi e contestazione della nota spese: rigetto per motivi misti (Cass. civ. Sez. 2 n. 8997 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, laddove la medesima questione sia prospettata sotto i profili incompatibili della violazione di legge, di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., e del vizio di motivazione, di cui all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., non essendo consentito rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le censure teoricamente proponibili. La denuncia di abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso quando il riempimento sia avvenuto absque pactis, non anche quando sia avvenuto contra pacta. Il ricorso che deduca l’erronea applicazione del principio di non contestazione deve trascrivere gli atti sui quali il giudice di merito ha fondato il proprio convincimento, in ossequio al principio di autosufficienza. Dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., il sindacato sulla motivazione è circoscritto alla verifica del minimo costituzionale, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza.
Il Fatto
Un avvocato chiedeva al Tribunale di Torre Annunziata, con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., l’accertamento e la liquidazione delle competenze professionali maturate per la difesa di una condomina in un giudizio di cognizione svoltosi davanti alla sezione distaccata di Sorrento. La cliente si costituiva contestando sia l’an sia il quantum della pretesa, sostenendo di aver già corrisposto quanto dovuto e di aver conferito il mandato unicamente nella qualità di condomina, senza alcun incarico per l’intervento volontario.
Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava la cliente al pagamento degli onorari liquidati, respingendo l’istanza di conversione del rito e dichiarando inammissibili o irrilevanti i mezzi istruttori articolati. Avverso tale ordinanza la cliente proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi. L’avvocato resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
I primi quattro motivi, esaminati congiuntamente, censuravano la declaratoria di tardività della costituzione in primo grado e la conseguente mancata ammissione delle prove testimoniali. La Corte osserva che il giudice di merito non si è limitato a rilevare la decadenza, ma ha esaminato nel merito le richieste istruttorie, valutandone l’inammissibilità e l’irrilevanza: da ciò non deriva alcun pregiudizio processuale per la ricorrente.
Quanto ai capitoli di prova diversi dai numeri 5) e 6), il ricorso omette di riportarne il contenuto e di illustrarne la decisività, impedendo il sindacato di legittimità. Per i capitoli 5) e 6), la doglianza si infrange contro l’orientamento consolidato secondo cui la denuncia di abusivo riempimento richiede la querela di falso solo quando il riempimento avvenga absque pactis, mentre nel caso di specie difetta la prova di un mandatum ad scribendum, nemmeno di contenuto negativo.
Il quinto motivo, relativo alla violazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ. e al vizio di motivazione sulla contestazione della nota spese, è parimenti inammissibile. Il motivo è misto, poiché deduce contestualmente l’omesso esame di fatto decisivo e la violazione di legge. La Corte richiama il principio per cui spetta al giudice del merito apprezzare l’esistenza e il valore di una condotta di non contestazione, mentre la censura si risolve nella richiesta di una nuova valutazione preclusa in sede di legittimità. Difetta inoltre l’autosufficienza, non avendo la ricorrente trascritto i passaggi della comparsa di risposta su cui fondava le proprie contestazioni.
Il sesto motivo, concernente il valore della causa e la quantificazione degli onorari, incorre nella medesima mescolanza tra art. 360, comma 1, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ. e si sostanzia in una ricostruzione alternativa della vicenda fattuale, preclusa in cassazione. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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