Improcedibile l’appello iscritto a ruolo con atto di appello diverso da quello notificato (Cass. civ. Sez. Un. n. 13440 del 09.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’iscrizione a ruolo di un atto di appello diverso da quello che si sarebbe dovuto iscrivere integra una nullità non sanabile, atteso che l’atto risulta radicalmente inidoneo al raggiungimento dello scopo. Nessuna efficacia sanante può pertanto riconoscersi alla successiva e tardiva “sostituzione” dell’atto introduttivo originario con una versione emendata dello stesso, né rileva l’errore materiale nella compilazione della nota di iscrizione laddove l’atto allegato sia comunque diverso dal gravame notificato. La mancata iscrizione a ruolo nel termine perentorio di cui all’art. 165 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 347, primo comma, cod. proc. civ., determina l’improcedibilità dell’appello. Resta esclusa la rimessione in termini ove non sia configurabile un affidamento incolpevole, dovendo la parte riattivare tempestivamente l’attività di deposito dopo il rifiuto della Cancelleria.
Il Fatto
Il contribuente, cittadino ucraino, aveva proposto domanda dinanzi al Giudice di Pace per ottenere la restituzione della somma di 100,00 euro versata ai Ministeri dell’Economia e delle Finanze e dell’Interno a titolo di contributo per il rilascio del permesso di soggiorno, ritenuto indebito alla luce della sopravvenuta illegittimità degli importi stabiliti dal decreto ministeriale 6 ottobre 2011.
Il Giudice di Pace aveva accolto la domanda, ma il Tribunale di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, qualificando il contributo come prestazione patrimoniale di natura tributaria. Avverso tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, l’improcedibilità dell’appello per tardiva iscrizione a ruolo da parte dell’amministrazione, e, con il secondo motivo, l’errata affermazione della giurisdizione tributaria.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che i Ministeri avevano notificato l’atto di appello il 2 dicembre 2021, ma avevano tentato l’iscrizione a ruolo solo il 6 dicembre 2021, ricevendo un rifiuto dalla Cancelleria. Tale rifiuto era dipeso dal fatto che, alla nota di iscrizione a ruolo, pur correttamente compilata, erano stati allegati un atto di appello e una sentenza relativi a un contenzioso diverso, ancorché sovrapponibile, rispetto al gravame effettivamente notificato e alla sentenza impugnata. La nuova iscrizione era avvenuta solo l’8 marzo 2022, ben oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.
La Corte ha richiamato il principio, già affermato da Cass. Sez. 3 n. 1160 del 2020 e da Cass. Sez. 1 n. 6450 del 2024, secondo cui l’iscrizione a ruolo di un atto di appello diverso da quello che si sarebbe dovuto iscrivere dà luogo a una nullità non sanabile, risultando l’atto radicalmente inidoneo al raggiungimento dello scopo. La giurisprudenza richiamata dalla difesa erariale è stata ritenuta non pertinente: la sentenza Sez. U. n. 16598 del 2016 riguardava il caso dell’iscrizione a ruolo con la “velina” dell’atto, non con un diverso atto di gravame; la sentenza Cass. n. 10404 del 2003 concerneva invece la mera mancanza in atti della sentenza impugnata, non la mancanza dello stesso atto di appello.
Quanto alla rimessione in termini richiesta dall’amministrazione, le Sezioni Unite hanno escluso la sussistenza di un affidamento incolpevole, rilevando che il rifiuto del deposito era stato comunicato il 13 dicembre 2021, ultimo giorno utile per il deposito, sicché la difesa avrebbe ancora potuto procedere a una nuova e tempestiva iscrizione. La parte, invece, aveva atteso circa tre mesi prima di riattivare l’attività, senza allegare né dimostrare una condotta diligente. Sotto questo profilo, la Corte ha richiamato la logica sistematica di Sez. U. n. 28452 del 2024 in tema di notificazione telematica, secondo cui il notificante è tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento quando il sistema generi un avviso di mancata consegna.
Il Tribunale ha quindi errato nel ritenere procedibile l’appello, essendo l’iscrizione a ruolo avvenuta oltre il termine di cui all’art. 165 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 347, primo comma, cod. proc. civ. La Corte ha accolto il primo motivo, dichiarato assorbito il secondo e cassato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando l’improcedibilità dell’appello e compensando le spese dei gradi di merito e di legittimità in ragione della novità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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